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Il Blog Di Paolo Varesi

Formazione: mancata collaborazione organismo paritetico, sanzione si o sanzione no?

Nella formazione dei lavoratori, la mancata richiesta di collaborazione all’organismo paritetico è sanzionata?

Il datore di lavoro, o per lui il formatore incaricato , è sempre obbligato a farne richiesta? 

Cosa succede in caso di assenza, omissione o mancata risposta da parte dell’organismo?

Ecco le tre domande più ricorrenti che mi vengono poste da tanti colleghi a cui non è chiaro il ruolo degli organismi paritetici nella formazione dei dipendenti.

Coloro che si occupano di formazione dei lavoratori sanno molto bene che, in caso di accertamento ispettivo, la mancata richiesta di collaborazione all’organismo paritetico competente, comporta la violazione del comma 12 dell’art. 37 del TUS.

La norma stabilisce l’obbligo in capo al datore di lavoro di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza […]

Il legislatore, inoltre, ha previsto che la suddetta formazione debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’ attività del datore di lavoro.

Cosa ci suggerisce la lettura del testo?

L’obbligo vige solo qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate dalla norma ovvero: che l’organismo paritetico sia costitutivo nell’ambito del settore di riferimento e sia presente nel territorio ove opera l’impresa.

Se il significato di “settore di riferimento” in relazione anche al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda è molto chiaro,  la definizione di territorio rischia di creare qualche pericoloso equivoco.

Non è difficile infatti trovare in giro organismi paritetici nazionali oppure enti bilaterali generali pronti ad offrire i propri servizi in barba ai principi normativi.

Ecco perché è importante recuperare qualche informazione ed offrire suggerimenti utili per evitare costose sanzioni

Cosa si intende per territorio di riferimento?

La Conferenza,  con Accordo del 25 luglio 2012, n.153,  ha precisato che con il termine territorio debba intendersi il contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici ovvero la provincia. 

Detto ciò:

sarà cura del datore di lavoro o del formatore incaricato, dimostrare di aver verificato la sussistenza delle due condizioni e di essersi accertato del possesso dei requisiti di legge da parte dell’organismo paritetico

Aspetto quest’ultimo molto importate se si vuole evitare il rischio di vedersi inficiata l’attività formativa, in quanto la richiesta inviata d un organismo paritetico “farlocco” equivale alla mancata richiesta di collaborazione.

Riguardo l’esito della richiesta di collaborazione, la Conferenza Stato Regioni ha specificato che tale collaborazione non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con l’organismo paritetico ma semplicemente di metterlo al corrente dell’iniziativa formativa

Come ci si deve comportare se l’azienda ha unità produttive in contesti territoriali differenti?

In questo caso l’organismo paritetico di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa.

Cosa succede se inviata la richiesta l’organismo non risponde ?

Trascorsi 15 giorni dalla richiesta il datore di lavoro o il formatore incaricato è autorizzato a procedere autonomamente all’attività formativa .

Nel caso la formazione sia stata delegata ad un professionista chi deve provvedere alla richiesta?

Abbiamo già detto che l’attività formativa pur essendo un obbligo del datore di lavoro può essere delegata a soggetti esterni o interni (soggetti formatori, docenti formatori, Rspp ) avendo cura di verificare i requisiti richiesti dalla legge per questi soggetti . Quindi:

Il datore di lavoro non è obbligato ad effettuare la formazione con gli organismi paritetici

Ed infine la domanda da un milione di dollari

In caso di mancata richiesta di collaborazione oppure di difetto dei requisiti dell’organismo paritetico cosa può succedere?

Sia chiaro: richiedere la collaborazione ad un organismo paritetico ancor peggio ad un ente bilaterale privi dei requisiti di cui all’art. 2 lettera ee) equivale a non averla richiesta.

Detto ciò, ai fini della legittimità dell’attività formativa, sembrerebbe che il legislatore non abbia previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza dell’art. 37, comma 12.

Tipica caratteristica delle cosiddette “norme giuridiche imperfette”, ove il precetto non è seguito da una sanzione.

Rispetto le posizioni assunte da alcuni organi di vigilanza, soliti mettere in relazione il comma 12 con il comma 1, il Ministero del Lavoro con nota del 22 maggio 2015 ha chiarito il suo punto di vista.

Per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza non è possibile sanzionare il datore di lavoro in base al combinato disposto dei commi suindicati, ovvero in relazione alla causale: “per mancata adeguatezza e sufficienza del processo formativo”


I termini, per comminare la sanzione, a detta del Ministero del Lavoro, devono essere esclusivamente accertati in relazione al rispetto delle previsioni degli specifici Accordi Stato Regioni ed in particolare dell’Accordo del 21 dicembre 2011.

Problema risolto?  Niente affatto!!

La nota del Ministero del Lavoro ha valore amministrativo ed è rivolta solo ed esclusivamente ai propri uffici ispettivi mentre, come tutti sappiamo, l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta in via principale agli specifici uffici delle Asl ( nelle varie denominazioni regionali) competenti per territorio, non interessati dalla nota ministeriale

Non a caso, l’orientamento di molti organi di vigilanza è quello di riconoscere all’art. 37, comma 1,  forza di norma generale rispetto tutta la materia della formazione, riconducendone i relativi obblighi alle previsioni dell’art. 18

In questo modo è possibile sanzionare l’omessa richiesta di collaborazione,  ai sensi dell’art. 55, comma 5, lettera c.

Ecco perché è molto importante operare nel pieno rispetto della previsione normativa ovvero:

  • Affidarsi ad un soggetto formatore oppure ad un docente formatore in possesso dei requisiti di legge
  • Richiedere all’organismo paritetico territoriale di riferimento la collaborazione nell’organizzazione dell’attività formativa
  • Pretendere da tutti i soggetti interessati una dichiarazione sostituiva di atto notorio nella quale dichiarano di essere in possesso dei requisiti di legge
  • curare il pieno rispetto di quanto previsto negli Accordi in materia di formazione




This Post Has One Comment

  1. Premesso che consiglio sempre ai miei clienti di richiedere la Collaborazione di cui in oggetto per i corsi che svolgo e che ritengo che tale prassi possa avere anche dei risvolti utili per la crescita culturale e la consapevolezza di tutti nella gestione della Sicurezza propria e altrui sui luoghi di lavoro, ritengo alquanto opinabile la tesi portata avanti da qualche Asl ( non mi risulta molte ma dipende dalle aree geografiche in cui uno opera). Qui si parla di norme penali per cui vige la non applicazione per analogia, quello che il legislatore vuole che sia sanzionato lo dice espressamente e non è un caso o una svista che, quando si elencano le varie sanzioni nel successivo Art. 55 , questo comma non è citato perchè trattasi di una corretta prassi ma non di una condictio sine qua non che tuttalpiù espone il Datore di lavoro a dovere dimostrare che la formazione somministrata rispetta i dettami della legge, cosa che viene meno se un terzo ha già effettuato tale verifica. Il fatto che la nota del Ministero Del Lavoro, quale Atto amministrativo non abbia valore vincolante per tutti non toglie l’efficacia “morale” dello stesso come interpretazione comunque autentica in quanto proveniente da chi ha partecipato alla elaborazione della norma senza considerare , soprattutto che, in un Paese civile, la norma penale non può essere applicata in base alla fortuna o sfortuna di chi te la contesta. La questione è ancora più evidente oggi quando le ultime modifiche alla 81/08 hanno allargato la competenza delle DPO a tutti i settori in materia di Prevenzione.

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