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Formazione obbligatoria lavoratori e tempo massimo di assenza dall’aula

FORMATORE
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5. Formazione obbligatoria lavoratori e tempo massimo di assenza dall’aula

In materia di corsi di formazione lavoratori, il tempo massimo consentito di assenza dal corso  non è un diritto soggettivo del discente.

Egli, pertanto, non può’ liberamente allontanarsi dall’aula per lo svolgimento di attività extra formative o per motivi di natura personale.

In occasione dell’erogazione di corsi di formazione obbligatori in aula, i lavoratori si devono comportare in modo diligente e rispettoso sia del docente che delle regole che caratterizzano l’organizzazione del corso di formazione.

Complice il docente formatore che pensando anch’egli di poter ricondurre le assenza al limite di assenza del 10% delle ore previste , evita di richiamare i discenti al rispetto delle regole.

La formazione dei lavoratori, nella disciplina dell’art. 37, è un obbligo delegabile del datore di lavoro che nella maggior parte dei casi si affida ad un docente formatore qualificato o ad un soggetto formatore.

L’affidamento a terzi dell’obbligo formativo non solleva il datore di lavoro dalle sue responsabilità e tra queste dal dovere di effettuare precise verifiche.

Quando il datore di lavoro decide di delegare la formazione dei propri dipendenti ad un docente formatore è chiamato a verificarne preventivamente i requisiti professionali ed organizzativi,  alla stregua di qualsiasi lavoratore autonomo a cui si affidi un incarico professionale, assicurandosi altresì che la prestazione venga eseguita correttamente, nel rispetto dei contenuti, della durata e della modalità di erogazione.

Nel caso di specie il corso deve essere erogato in modo tale da poter affermare il principio di sufficienza ed adeguatezza richiesto dalla legge.

Riguardo la modalità di erogazione, nel caso l’allontanamento dall’aula avvenga in occasione di un corso erogato sul luogo di lavoro, è sempre dovere del docente formatore segnalare tempestivamente  il comportamento anomalo del discente, riportando quanto accaduto sul verbale di fine corso

A maggior ragione,  se la formazione viene erogata presso un’aula formativa esterna al luogo di lavoro ma nella disponibilità giuridica del professionista, tra il datore di lavoro committente ed il docente formatore si realizza un meccanismo di “affidamento” dei lavoratori che richiama, necessariamente, anche l’obbligo del docente di vigilare sui comportamenti e sull’ incolumità dei lavoratori, impedendo ad esempio che i medesimi si allontanino dall’aula senza giustificato motivo.

E’ da escludersi, a titolo di esempio, che una lavoratrice, impegnata in un corso di formazione in materia di salute sicurezza, chieda ed ottenga dal docente di allontanarsi dall’aula per assistere alla recita scolastica della figlia,  a prescindere dalla durata del tempo di assenza, oppure che un lavoratore si allontani per andare a comprare un panino.

Il tempo di durata massima di assenza dal corso, previsto dagli Accordi in Conferenza Stato Regioni,  in materia di formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, non è da intendersi come “diritto soggettivo” del discente, al punto da poter essere invocato arbitrariamente per lo svolgimento di attività extra formative o personali,  ma è da considerarsi “eccezionale” e comunque sempre riconducibile agli aspetti organizzativi e partecipativi al corso.

Per intenderci: un conto è arrivare con qualche minuto di ritardo, allontanarsi momentaneamente per recarsi al bagno o effettuare brevi pause per recuperare l’attenzione sui temi trattati ed un altro è lasciare l’aula per ragioni personali, anche se nel limite del tempo consentito.

immagine di @master1305 su Freepik

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