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Il Blog Di Paolo Varesi

Formazione per la sicurezza? Enti di formazione e società formative: c o n f u s i o n e e e e e!

Cosa sono e cosa possono fare gli enti di formazione e le società formative, quando si parla di sicurezza sul lavoro?

Il formatore cosa deve verificare per evitare la non conformità della formazione e sanzioni salatissime per il datore di lavoro committente?

Quando si parla di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro si apre un mondo pieno di insidie, tutto da scoprire se si vogliono evitare guai.

Abbiamo già parlato dei soggetti formatori di derivazione sindacale, siano essi sindacati, enti bilateri od organismi paritetici. 

A questo punto, non possiamo tralasciare il tema degli enti di formazione e delle società formative.

Nel mercato della formazione per la sicurezza sul lavoro, c’è talmente tanta varietà nell’offerta formativa ed incertezza negli strumenti a disposizione che colui che è chiamato a scegliere ha vita difficile, soprattutto se non ha confidenza con il mondo sindacale.

Mentre al datore di lavoro, puoi essere “perdonata” la scelta errata del soggetto cui affidare la formazione dei propri lavoratori, al formatore   assolutamente no,  tanto più nella sua veste di responsabile di progetto formativo.

Cosa deve fare il formatore per non incorrere in responsabilità giuridiche?

Il formatore che riceve l’incarico di organizzare i corsi di formazione dal datore di lavoro ha il dovere non solo di garantire in ogni aspetto il  corretto processo formativo, ma nel caso si avvalga di un soggetto formatore o di un ente di formazione o di una società formativa deve preliminare verificarne il possesso dei requisiti minimi per poter operare in tale veste.

Il formatore è chiamato ad avere un comportamento ed una diligenza superiore a quella ordinaria, tale da non incorrere in eventuali responsabilità contrattuali

Non è facile!!


Come abbiamo già visto nel novero dei soggetti formatori extra istituzionali, il legislatore ha inserito i sindacati – datoriali e dei lavoratori – e gli organismi da essi costituiti nell’ambito della contrattualistica di settore – enti bilaterali e organismi paritetici , di cui abbiamo già ampiamente parlato nel Formatori e consulenti per la sicurezza: attenzione agli organismi paritetici

Di fronte alla necessita di individuare soggetti tecnicamente competenti in materia di attrezzature di lavoro, per le quali è richiesta una specifica abilitazione, in attuazione all’art. 73 del TUS, con apposito Accordo Stato Regioni, il legislatore ha esteso il novero dei soggetti formatori.

Quali sono gli altri soggetti formatori?

  • Le aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici, utilizzatrici ( queste ultime limitatamente ai propri lavoratori ) di attrezzature di organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni regione  e provincia autonome
  • I soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute sicurezza sul lavoro accreditati in conformità al modello di accreditamento definiti ogni regione e provincia autonoma.

Che caratteristiche devono avere questi soggetti?

Questi soggetti, contrariamente e ai soggetti formatori di derivazione sindacale:

per poter operare devono essere accreditati in ogni regione o provincia autonoma competente per territorio.

In buona sostanza, questi enti possono operare solo ed esclusivamente nella regione o provincia autonoma dove sono accreditati e solo dopo aver dimostrato di essere in possesso di precisi requisiti tecnico organizzativi.

Dove e come si possono verificare i requisiti richiesti?

La presenza di registri pubblici consultabili, anche attraverso i portali delle regioni e delle province, consente al formatore professionista, al consulente per la sicurezza e finanche al datore di lavoro più avveduto, di verificare il possesso dei requisiti minimi richiesti.

Nel caso, per tanti motivi, non riusciste ad effettuare la verifica attraverso il portale regionale, può tornare utile richiedere all’ente di formazione o alla società formativa interessate una bella dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, sottoscritta dal legale rappresentante.

Cosa significa struttura formativa di diretta emanazione?

Il sindacato, se in possesso del requisiti della maggiore rappresentatività comparata, in quanto soggetto formatore, può erogare la formazione per la sicurezza direttamente o, in caso non sia dotato di adeguata struttura tecnico organizzativa, avvalendosi di strutture formative di diretta ed esclusiva emanazione.

Dette strutture formative devono essere prevalentemente o totalmente partecipate ed essere accreditate nelle rispettive Regioni o province autonome ove operano.

Riguardo il principio di partecipazione o più precisamente di associazione in partecipazione, vi allego un interessante interpello richiesto dalla Regione Sicilia alla competente Commissione ministeriale che vi invito a leggere con curiosità.

Formatori, consulenti per la sicurezza se per la vostra attività professionale decidete di avvalervi di un soggetto formatore, non ti fate ammaliare da denominazioni suggestive o ancor peggio da prezzi stracciati, ma verificate sempre con giudizio a chi vi affidate.

Il tempo e il denaro che risparmiate adesso lo pagherete caro in caso di giudizio

Questo articolo ha 3 commenti

  1. Buongiorno Dott. Varesi, volevo complimentarmi per la esaustività del suo articolo. Rimango però perplesso su un aspetto legato al fatto che un soggetto formatore accreditato con un regione non possa svolgere attività formativa presso un’altra regione.
    Le motivazioni della mia perplessità si basano sul “principio di mutuo riconoscimento” che dovrebbe esistere per l’accreditamento regionale in quanto ogni regolamento di accreditamento si basa su una normativa di carattere nazionale che viene recepita da ciascuna regione che può caratterizzarlo con elementi più stringenti ma mai meno dello standard minimo. Disconoscere questo principio in materia di formazione vorrebbe dire che uno standard tecnico-finanziario-professionale (questo è l’accreditamento nella formazione) approvato da un Regione che si basa su basi minime comuni , non ha valore nello stesso territorio statale in cui la normativa che fornisce gli standard minimi è stata emanata. Inoltre, il principio di mutuo riconoscimento lo si trova, a diverso livello, sia nelle norme di diritto comune, dovuto ad una maggiore integrazione delle norme di ogni stato a livello europeo e sia negli standard internazionali di qualità dove i diversi Enti di certificazione sono riconosciuti in “mutuo riconoscimento”.
    Mi permetto di chiederle un’opinione: Lei pensa che un corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, organizzato e tenuto da un ente accreditato in una Regione e svolto in altra regione d’Italia non sia valido seppur il programma è quello previsto dalla normativa in materia, i docenti possiedono i requisiti stabiliti dagli Accordi Stato Regioni e l’attività viene svolta secondo lo standard tecnico professionale che un Ente Accreditato “deve” possedere e attuare ogni qual volta svolge una formazione? Se la sostanza (programma-docenti-attuazione) non differisce tra un Ente accreditato e un altro allora parliamo solo di “cappello” che un Ente indossa rispetto ad un altro? Grazie per ogni risposta Lei voglia dare. Saluti

    1. Caro Luca, ( consentimi la confidenza) condivido appieno la tua perplessità. Purtroppo il sistema regionale presenta alcune criticità frutto di una errata applicazione del principio di autonomia. Ti ricordo a titolo di esempio che la Regione Sicilia prevede un apposita procedura per l’accreditamento di docenti e soggetti formatori e specifiche modalità organizzative. La speranza è che già con il prossimo ASR chiamato a riorganizzare il sistema di formativo si possa affermare definitivamente il principio di mutuo riconoscimento da te ricordato.Buone cose e grazie

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