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Formazione sicurezza sul lavoro: organizzazione ed erogazione corsi

FORMATORE
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2. Formazione sicurezza sul lavoro: organizzazione ed erogazione corsi
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La formazione per la sicurezza sul lavoro è la prima misura di prevenzione e protezione dei lavoratori anche se organizzare ed erogare corsi non è cosa semplice.

Quando si parla  di formazione sicurezza sul lavoro spesso si tende a fare confusione su chi possa fare cosa, confondendo il potere di  organizzare con il potere di erogare.

In particolare gli accordi emanati in Conferenza dello Stato e delle regioni in esecuzione degli arti. 32, 34, 37, 73, e 98  distinguono i compiti del docente formatore da quelli del soggetto formatore, discriminando le modalità di organizzazione ed erogazione del processo formativo.

La norma distingue i due aspetti e li regola in modo diverso, in relazione ai destinatari della formazione.

Ad esempio, i corsi di formazione previsti all’art. 37, possono essere organizzati dal datore di lavoro ed erogati:

  • dal medesimo datore di lavoro, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 34, (esclusivamente in favore dei propri dipendenti);
  • da un docente formatore qualificato, incaricato;
  • da un soggetto formatore, incaricato.

In caso di organizzazione del corso da parte del datore di lavoro, quest’ultimo può anche attestare l’avvenuta formazione.

Ciò anche nel caso in cui il datore di lavoro decida invece di affidarsi per l’erogazione ad un docente formatore qualificato.

Al di fuori delle previsioni di sui all’art. 37 i corsi di formazione possono essere organizzati esclusivamente dai soggetti formatori, cosi’ come classificati, in ultimo, nell’ASR 128 del 7 luglio 2016.

Questi, infatti, siano essi di derivazione sindacale ( sindacati, organismi paritetici, ecc.) siano essi enti o società di formazione, per poter organizzare i corsi devono dimostrare di avere precisi requisiti che possono essere approfonditi alla “Nota al punto 2 lettera I” dell’ASR 7 luglio 2016, n.128.

Una precisazione:

per i soggetti formatori di derivazione sindacale non basta l’auto definizione “ope legis” per legittimare il possesso dei requisiti richiesti.

Ovviamente, i soggetti formatori per l’erogazione dei corsi si avvalgono di docenti formatori qualificati.

Di contro un docente formatore non può organizzare un corso di formazione per Rspp o per qualsiasi altra figura professionale poichè questa è una prerogativa dei soggetti formatori.

Altresì l’organizzazione dei corsi per lavoratori, riconducibili alla previsione degli artt. 37 e 73 sono una prerogativa del datore di lavoro che, salvo quanto previsto dall’art. 34, si deve affidare ad un docente formatore, oppure incaricare un soggetto formatore o un ente di formazione

Questi avranno l’obbligo contrattuale di organizzare e di erogare  il corso conformemente alle previsioni normative, restituendo al datore di lavoro tutta la documentazione idonea a dimostrare la conformità organizzativa e la corrispondenza ai principi di adeguatezza e sufficienza.

Leggi “Le Responsabilità giuridiche del docente formatore”

Per approfondire l’argomento date un’occhiata a questa video intervista, organizzata da A-sapiens nell’ambito della rubrica “10 minuti e scendo”

Immagine di Drazen Zigic su Freepik

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