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La formazione e-learning in materia di sicurezza sul lavoro

FORMATORE
1. Attestato di formazione : quali contenuti minimi per avere valore giuridico?
2. Formazione sicurezza sul lavoro: organizzazione ed erogazione corsi
3. La formazione e-learning in materia di sicurezza sul lavoro
4. La formazione del Rls – Rappresentante lavoratori per la sicurezza
5. Formazione obbligatoria lavoratori e tempo massimo di assenza dall’aula

La formazione e-learning in materia di sicurezza sul lavoro è regolamentata da appositi Accordi e richiede precise modalità organizzative.

Se per molto tempo la formazione  svolta  in  aula  ha   rappresentato il tradizionale modello dl formazione, l’evoluzione delle nuove tecnologie hanno reso possibile l’affermazione di una modalità di formazione a distanza genericamente indicata con il termine e-Learning. 

Questa modalità di erogazione, così come in generale tutta la formazione per la sicurezza è regolamentata da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni e richiede precise modalità organizzative.

Innanzitutto quando parliamo di formazione e-Learning dobbiamo distinguere la modalità sincrona dalla modalità asincrona.

Per formazione sincrona si intende un modello formativo  interattivo nel quale  operi  una piattaforma informatica che consente al discenti di interagire con il docente  e tra  loro. (Videoconferenza )

La formazione asincrona ,invece , prevede una fruizione dei corsi in piena autonoma da parte dei discenti, avendo la possibilità di accedere, in qualsiasi momento, ai contenuti video precedentemente caricati dal docente o dal soggetto formatore sulla piattaforma LMS utilizzata.

Questa modalità garantisce una enorme flessibilità organizzativa permettendo agli utenti di sviluppare competenze in un ambiente d’apprendimento cosiddetto “blended”, ovvero ibrido.

Quali corsi di formazione si possono erogare in e-learning?

In materia di sicurezza sul lavoro, pero’, la formazione è sottoposta a precise regole, non solo in relazione alla durata e ai contenuti minimi ma  anche  alle modalità di erogazione.

La formazione e-Learning asincrona è consentita per :

  • Formazione generale lavoratori
  • Formazione specifica lavoratori rischio basso 
  • Formazione dirigenti: tutti e quatto i moduli e aggiornamento
  • Formazione datori di lavoro:  moduli 1 e 2 e aggiornamento
  • Coordinatore per la Sicurezza: modulo normativo giuridico

Inoltre, L’ Accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n.128 , relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per Addetti e Rspp ai sensi dell’art.32,  ha ampliato la possibilità di formazione in modalità E-Learning asincrona al modulo A, all’aggiornamento.

Per ultimo, la recente pandemia, ha sollecitato l’utilizzo di alcune tecnologie che oggi sono entrate di diritto nel novero delle modalità di erogazione della formazione per la sicurezza, superando anche i limiti imposti dagli Accordi sulle modalità di erogazione.

Tra queste la videoconferenza, la cui definizione trova accenno nell’Accordo del 25 luglio 2012 e nell’interpello n.12 del 2014  ed oggi è equiparata alla formazione in presenza.

Quali corsi di formazione si possono erogare in modalità e-learning sincrona ovvero in videoconferenza?

Trattandosi di una modalità equiparata alla presenza in aula, con questa modalità si possono erogare tutti i corsi previsti dagli Accordi in Conferenza Stato Regioni, ovviamente tranne quei moduli per i quali è prevista la prova pratica e l’addestramento. 

Al riguardo leggi la bozza presentata in Commissione consultiva dalle Regioni e da Inail e al momento non approvata 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

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