Cantieri Edili, quale documento per la sicurezza?
Lavori in appalto: responsabilità del dirigente per omesso controllo su corretta attuazione del Duvri
In materia di lavori in appalto, il direttore dell’ufficio tecnico e dello stabilimento di una ditta committente, che rivesta funzioni organizzative e dispositive in materia di prevenzione antinfortunistica e igiene del lavoro (dirigente) è stato riconosciuto titolare di una posizione di garanzia.
Egli, pertanto, è stato chiamato a rispondere della concreta ed adeguata attuazione delle previsioni di sicurezza, contenute nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, benché i lavori fossero eseguiti in regime di subappalto.
Secondo la Corte di Cassazione, il soggetto committente deve rispondere, anche in caso di subappalto, dell’omesso controllo in ordine all’adozione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile, senza particolari indagini.
Cio’ è quanto ha stabilito la Cassazione Penale , Sez. 4 -5 febbraio 2020, n.4886 a seguito dell’infortunio di un autista investito da un muletto.
Secondo i giudici di merito, l’infortunio dell’autista è stato una diretta conseguenza della mancata previsione cautelare di procedure idonee ad evitare il rischio di investimenti durante il carico sugli automezzi, sia sotto il profilo della mancata previsione del divieto per gli autisti di scendere dal veicolo nel luogo di carico, sia sotto quello della mancata individuazione di una zona tassativa per effettuare i controlli necessari per la verifica del corretto fissaggio del carico.
L’addebito colposo riconosciuto dai giudici ha trovato il suo fondamento giuridico nella violazione dell’art.26 del d.lgs.81/2008 ovvero nella predisposizione da parte del committente di un DUVRI insufficiente e contraddittorio, in relazione alle modalità di esecuzione delle lavorazioni
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