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Lavoratori autonomi: requisiti nei cantieri

CANTIERI
1. Lavoratori autonomi: requisiti nei cantieri
2. Notifica preliminare quando nominare il Coordinatore?
3. Requisiti Coordinatore Sicurezza: richiesta esperienza
4. Cantieri Edili, quale documento per la sicurezza?
5. Responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per mancata verifica del POS

In materia di sicurezza nei cantieri edili è sempre più frequente il ricorso alle prestazioni dei lavoratori autonomi.

Di contro i lavoratori autonomi , per operare in sicurezza nei cantieri edili devono dimostrare di essere in possesso di precisi requisiti tecnico professionali

L’art. 89, comma1, lettera c) del TUS qualifica il lavoratore autonomo come “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”

A tal fine sarà la natura del contratto di affidamento a qualificare la prestazione autonoma.

Comunque, in materia di sicurezza, nei cantieri edili, il Committente oppure il Responsabile dei lavori  prima di affidare le lavorazioni ad un lavoratore autonomo deve verificarne l’idoneità tecnico-professionale, non solo sul piano formale ma anche in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

Sotto il profilo formale, l’Allegato XVII del TUS precisa:

 I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
  2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
  3. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
  4. attestati inerenti la propria formazione* e la relativa idoneità sanitaria* ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
  5. documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007

A proposito di attestati di formazione  e di idoneità sanitaria, molti lavoratori autonomi in fase di verifica dei requisiti invocano erroneamente la deroga prevista nel Titolo I , all’art. 21.

Si tratta di un errore di interpretazione, in quanto quella previsione non trova applicazione:

  • nel caso si operi in ambienti di lavoro disciplinati da norme speciali;
  • nel caso il Committente comunque pretenda per la pericolosità dei lavori da eseguire che il lavoratore autonomo sia in possesso di ogni utile requisito utile a sollevarlo da eventuali responsabilità giuridiche in caso di infortunio.

Quando parliamo di idoneità tecnico professionale dobbiamo intendere la  capacità organizzare il lavoro e di utilizzare macchine e attrezzature in riferimento ai lavori da realizzare.

La giurisprudenza infatti ha ben definito il concetto di “idoneità tecnico professionale”, superando di lunga la semplice definizione di tipo formale.

Risponde di culpa in eligendo il committente, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, ometta di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, in quanto l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020)

Tuttavia nelle visure camerali, per i soggetti non ascrivibili ad un albo, si riscontra la dicitura “impresa individuale”, cioè il soggetto imprenditore individuale che può avere o meno dipendenti. In questo caso l’esatta individuazione del soggetto, “impresa” o “autonomo”, si evidenzia al momento dell’affidamento del lavoro da svolgere in cantiere da parte del committente ovvero solo in fase contrattuale.

Sarà la stessa natura dell’opera da realizzare (entità dei lavori da eseguire) ed i suoi tempi di realizzazione (velocità di esecuzione) e relativa strumentazione / attrezzature necessarie che definiranno se in concreto si sia reso necessario un contratto d’opera (art. 2222 del codice civile tipologia di lavoro svolta dal lavoratore autonomo) oppure un contratto d’appalto/sub-appalto (art. 1655 del codice civile tipologia di lavoro svolta dall’impresa).

Ai fini di una verifica di fatto oltre che di diritto della reale posizione giuridica del lavoratore autonomo, si rende pertanto necessario verificare la reale autonomia operativa dell’imprenditore individuale.

leggi anche LAVORATORI AUTONOMI, ATTIVITÀ IN CANTIERE

Immagine di senivpetro su Freepik

Questo articolo ha 2 commenti

  1. BUONASERA GRAZIE MILLE PER LE INFORMAZIONI IO SONO UN LAVORATORE AUTONOMO IMPRESA INDIVIDUALE SENZA DIPENDENTI QUALI CORSI OBBLIGATORI DEVO AVERE PER LA PATENTE A PUNTI OLTRE NATURALMENTE A TUTTI I DPI. IO HO GIà ANCHE IL CORSO PER LA CONDUZIONE DI PIATTAFORME ELEVABILI.
    GRAZIE
    BUONASERA

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