"Responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza (CSE) per mancata verifica dell'adeguatezza del POS nei cantieri…
Sicurezza nelle scuole, sindaco avvisato mezzo salvato
Tra qualche settimana riaprono le scuole e in molti comuni fremono i lavori di rifacimento degli edifici, molti oltremodo vetusti, per consentire agli alunni, agli insegnanti ed al personale scolastico di trascorrere il più serenamente possibile il nuovo anno, nella speranza che le prime piogge autunnali non facciano ripiombare il tutto nell’emergenza.
Mentre per gli alunni la scuola è luogo di socialità e di studio, per gli insegnanti e per il personale scolastico in genere, si tratta di un vero e proprio luogo di lavoro e come tale assoggettato alla normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Un aspetto, quest’ultimo, a cui i sindaci guardano con eccessiva leggerezza.
A farne le spese, e non è il solo, il sindaco di un comune di Vibo Valentia, condannato dall’omonimo Tribunale alla pena dell’ammenda, per avere, nella sua qualità di datore di lavoro, omesso di attuare le misure necessarie al fine di verificare che i luoghi di lavoro (scuola materna comunale) venissero sottoposti alla regolare manutenzione tecnica ed eliminare quanto più rapidamente possibile i difetti rilevati, tali da pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, la mancanza di motivazione in relazione all’avvenuta individuazione, da parte del Comune, del responsabile del servizio scuole, nella persona del dirigente comunale, ad avviso della difesa unico responsabile delle omissioni oggetto di contestazione.
Il ricorso è stato respinto in quanto infondato (Cassazione Penale, Sez. 3, 05 luglio 2017, n. 32358)
Nello specifico il sindaco si è difeso limitandosi ad affermare che la responsabilità penale avrebbe dovuto essere ritenuta sussistente in capo al solo soggetto dirigente del Servizio scuole comunale, per il principio della distinzione tra ruolo politico e ruolo amministrativo nell’ambito dell’ente locale.
Non vi è dubbio che tale principio sia espressamente affermato dall’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, perché tale disposizione attribuisce «ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti» e stabilisce che questi «si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo» (comma 1).
Ai sensi del successivo comma 2, spettano «ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108».
E a ciò deve aggiungersi, con specifico riferimento al settore della sicurezza sul lavoro, che l’art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008, prevede che «nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione del rapporto di lavoro» dovendosi considerare quali “poteri di gestione” quelli conferiti con deliberazione dell’amministrazione di appartenenza.
Da tale complesso normativo, deriva, secondo la giurisprudenza della Corte, che, in tema di tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa.
La condizione necessaria per riconoscere in capo al dirigente la qualità di datore di lavoro è che questo sia dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa
Più in particolare, si è affermato che il dirigente del settore manutenzione del patrimonio edilizio comunale, pur potendo assumere la qualità di datore di lavoro ex art. 2, lettera b), del d. Lgs. n. 81 del 2008, non è responsabile delle violazioni che sanzionano la mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, qualora risulti in concreto privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa
Ne consegue che, qualora l’organo politico dell’ente locale sia imputato di una violazione in materia di sicurezza sul lavoro, incombe sullo stesso l’onere della prova dell’esistenza di un soggetto dirigente dotato di competenza nel settore, nonché dei mezzi per esercitare in concreto detta competenza.
OTTIMO
Siamo sulla giusta strada per “stanare”i reali responsabili del degrado nell’edilizia scolastica.
A quando l’adozione generalizzata di un “grimaldello” giuridico nei confronti degli EELL che, specie nel centro sud, si crogiolano nell’inerzia più perniciosa.???
…..Non abbiamo risorse in bilancio. . . Attendiamo finanziamenti dalla Regione . .etc. etc