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Soggetti formatori, scelta insidiosa per i formatori in sicurezza

La corretta scelta del soggetto formatore, a cui affidare la formazione dei lavoratori espone, in caso di errore, il datore di lavoro, il consulente ed il formatore a gravi conseguenze di natura giuridica.

In materia di formazione dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro, il termine più usato e spesso abusato, dagli addetti ai lavori è sicuramente quello che qualifica il soggetto formatore.

La formazione è uno dei principali adempimenti del datore di lavoro.

È il datore di lavoro che è chiamato ad assicurare ai propri lavoratori una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza , secondo modalità contenuti e durata, decisi mediante accordo in sede di “Conferenza Stato regioni e province autonome”, pena l’applicazione di pesanti sanzioni.

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il datore di lavoro che non intenda o non possa procedere autonomamente all’organizzazione del corso di formazione,  può incaricare un soggetto giuridico esterno all’azienda ( cd. Soggetto formatore ) e delegare la corretta pianificazione e realizzazione del percorso formativo.

In capo al datore di lavoro, resta comunque l’onere di verificare che il soggetto prescelto possieda tutti i requisiti previsti in sede di Accordo , pena la non validità dei corsi e l’applicazione delle sanzioni.

Potrebbe sembrare tutto molto semplice, ma così non è , se la cronaca ispettiva ci restituisce innumerevoli casi di formazione dichiarata non conforme e pesanti sanzioni a “ incolpevoli “ datori di lavoro.

Perché incolpevoli?

La scelta di un idoneo soggetto formatore, per chi non conosce la complessità e l’opacità del mercato della formazione, non è cosa semplice e di contro può rivelarsi molto complessa e rischiosa.

Se la scelta viene effettuata dal consulente del datore di lavoro oppure è il formatore che decide di utilizzare “motu proprio” il soggetto, anche questi possono essere chiamati a rispondere del danno causato al datore di lavoro.

Nel corso degli ultimi anni, la Conferenza è intervenuta più volte sul concetto di soggetto formatore, dedicando particolare attenzione soprattutto ai soggetti formatori di derivazione sindacale (sindacati ed organismi paritetici) strumentalmente utilizzati per aggirare la norma ed operare nel mercato della formazione a discapito della qualità formativa e dei committenti ( datori di lavoro) chiamati a rispondere penalmente in caso di scelta errata.

Solo le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono effettuare le attività formative e di aggiornamento ed operare quali soggetto formatori.

Cosa significhi, ai fini del possesso dei requisiti richiesti, associazione comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale,  la Conferenza lo ha recentemente ribadito nella  “nota al Punto 2, lett. i, dell’ASR n. 128 del 7 luglio 2016”

Tutto molto chiaro anche se non è affatto semplice, anzi impossibile, per un datore di lavoro attingere alle informazioni richieste per operare la propria scelta, consapevolmente.

Su questo versante è lodevole l’iniziativa di alcune Regioni ( Sicilia, Piemonte, ..) che hanno istituito appositi registri ove è possibile, grazie alla pre verifica da parte dell’Ente,  individuare e scegliere con cognizione il soggetto formatore preferito.

Comunque, è onere del soggetto formatore, in caso di accettazione di incarico formativo, dimostrare di essere in possesso dei cogenti requisiti richiamati in ultimo nella “Nota al Punto 2, lett. i dell’ASR luglio 2016 e doveroso da parte del datore di lavoro o del consulente pretendere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) per gli effetti dell’art. 76 della medesima norma.

Cosa succede se, a seguito di accertamento ispettivo, emerge che il soggetto formatore è privo dei requisiti richiesti?

In questo caso la formazione viene dichiarata non valida ed il datore di lavoro sanzionato a mente dell’art. 55, D.Lgs.81/2008, (nel caso si tratti di violazione ex art. 37)

Tale scenario, sempre più frequente in considerazione della mutata attenzione degli organi di vigilanza verso la qualità dell’erogazione formativa, richiama precise responsabilità in capo ai soggetti formatori nel caso i datori di lavoro decidano di avviare una richiesta di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale o, come spesso accade di rivolgersi al tribunale penale per l’accertamento del reato di truffa aggravata ex art. 640 cp

Occorre sottolineare che dette responsabilità non lasciano indenne l’eventuale consulente o docente formatore che si sia avvalso o abbia consigliato un soggetto formatore non idoneo, in relazione al rapporto professionale contratto con il datore di lavoro – committente.

In conclusione facciamo molta attenzione alla miriade di cosiddetti soggetti formatori autidefiniti “ope legis” e pretendiamo sempre la su richiamata dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà , facendo valere le nostre ragioni in giudizio, nel caso di contestazione in sede ispettiva.

Chi fosse interessato ad approfondire l’argomento attraverso la partecipazione a Webinar, mi può contattare a paolo.varesi@gmail.com – I webinar sono gratuiti in quanto promossi da Aifes – Associazione Italiana Formatori ed esperti in Sicurezza – ed utili ai fini del riconoscimeto delle ore di aggiornamento

Questo articolo ha 8 commenti

  1. ho seguito il webinar sull’argomento tenuto da Paolo e questi approfondimenti fanno molto bene a tutti.
    grazie

  2. Cioa Paolo , trovo molto interessante la tua esposizione, ma confermo altresì territorialmente parlando viviamo in un carnevale continuo , falsi profeti , maschere , fanno concorrenza assurda tutto ed il contrario di tutto , dimezzano addirittura i costi oltre il 50% ad imprenditori ignari che ingnoranti, spesso ho perso utenza perchè qualche profeta eroga formazione presunta ove i certificati sono scaduti oltre tomba , effettuando non il nuovo cliclo formativo ma un semplice rinnovo ….etc…etc… per non dire altro etc..ect…
    Ma è pur vero che il pesce puzza dalla testa, in Sicilia più che mai vige secolarmente ( DNA ) lo disconoscimento antropologico della stessa logica intesa come vero ragionamento, meglio l’uovo subito anzi ieri , che la gallina domani .
    fine.

    Pavera patria , povere inprese.

  3. Ho avuto modo di seguire Paolo in alcuni webinar e in alcuni seminari.
    Come in questo intervento, sempre puntuale, chiaro e preciso. e valida guida nello svolgimento della professione nella consulenza in materia di prevenzione e protezione.

  4. La professionalità e la geniale organizzazione dei seminari di Aifes di Paolo Varesi per la preparazione nel campo della sicurezza del lavoro, sono gli ingredienti giusti per ottenere un alto livello formativo nel settore. Voto 10

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