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Attestato di formazione : quali contenuti minimi per avere valore giuridico?

FORMATORE
1. Attestato di formazione : quali contenuti minimi per avere valore giuridico?
2. Formazione sicurezza sul lavoro: organizzazione ed erogazione corsi
3. La formazione e-learning in materia di sicurezza sul lavoro
4. La formazione del Rls – Rappresentante lavoratori per la sicurezza
5. Formazione obbligatoria lavoratori e tempo massimo di assenza dall’aula

Quali contenuti minimi deve avere un attestato affinché sia riconosciuto valido ai fini della dimostrazione di avvenuta formazione?

Da chi deve essere rilasciato? 

Da chi deve essere firmato? 

Quali e quanti loghi può contenere?  

Quali dati deve riportare?

Domande apparentemente banali per chi si occupa di formazione ma che ricorrono puntualmente allorquando un organo di vigilanza è chiamato a valutare la correttezza di un processo formativo.

In poche righe vi spiegherò quale modalità di attestazione preferisco per dare adeguata forma al mio lavoro di docente formatore

In questa materia la forma è sostanza!

Sia chiaro che l’attestato è solo la sintesi della procedura di erogazione del corso a cui si riferisce e non sostituisce gli adempimenti obbligatori richiesti dalla norma.

Detto questo, spesso ci troviamo di fronte ad attestati di formazione a dir poco fantasiosi, ricchi di loghi e colori ma poveri di firme.

Eppure sono proprio le firme che danno valore all’attestato in quanto richiamano la responsabilità del soggetto organizzatore, del soggetto formatore, del responsabile del progetto formativo e/o del docente formatore.

In materia di formazione, nel corso degli ultimi 10 anni si sono susseguiti una serie di Accordi varati in “Conferenza delle Regioni” che hanno interpretato le deleghe conferite dal legislatore in materia di contenuti minimi, durata e modalità di erogazione

Gli Accordi  si differenziano tra quelli inerenti la formazione dei lavoratori, ivi compresi preposti e dirigenti,  da quelli riguardanti le altre figure prevenzionistiche quali A/Rspp e Coordinatori. 

Tutti  presentano i medesimi contenuti minimi comuni

In materia di formazione ai sensi dell’art. 37 del TUS, l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, all’Allegato A, punto 7 recita: 

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione.

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni: 

  1. Indicazione del soggetto organizzatore del corso
  2. Normativa di riferimento
  3. Dati anagrafici e profilo professionale del corsista
  4. Specifica della tipologia di corso seguito con l’indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
  5. Periodo di svolgimento del corso
  6. Firma del soggetto organizzatore del corso
Esempio di attestazione sottoscritta direttamente dal datore di lavoro in qualità di soggetto organizzatore

In materia di formazione del datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 del TUS, l’Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011,  all’allegato A, punto 6, recita:

Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti formatori e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni: 

  1. Denominazione del soggetto formatore
  2. Normativa di riferimento
  3. Dati anagrafici del corsista
  4. Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
  5. Periodo di svolgimento del corso
  6. Firma del soggetto che rilascia l’attestato, il quale può essere anche il docente

L’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» recita:

  • I corsi devono essere organizzati in modo che  sia  individuato  un responsabile dei corsi, che puo’ essere anche il docente..( omissis) 
  • I  corsi  di  formazione  ex articolo 37 devono essere strutturati in modo che  venga  individuato un soggetto organizzatore del corso

Infine l’Accordo Stato Regioni n.128 del 7 luglio 2016, Allegato A, punto 11 afferma:

Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti formatori che provvedono alla custodia archiviazione anche su supporti informatici della documentazione relativa a ciascun corso.

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

  • 1* denominazione del soggetto formatore;
  • 2* dati anagrafici del partecipante al corso; 
  • 3* specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei moduli B è necessario indicare: modulo B comune e o moduli di specializzazione); 
  • 4* periodo di svolgimento del corso; 
  • 5* firma del soggetto formatore 
In questa immagine ho elencato gli elementi minimi richiesti dall’Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016

Gli attestati presentano tutti i medesimi elementi minimi comuni, indicati dai rispetti ASR di riferimento

Da chi deve essere rilasciato e firmato l’attestato di formazione?

Gli Accordi a tal riguardo operano una leggera distinzione tra la formazione erogata ai sensi dell’art. 37 del TUS, ove il datore di lavoro sottoscrive l’attestato in qualità di soggetto organizzatore e la formazione erogata  ai sensi degli artt. 32, 34 e 98 da un soggetto formatore che a sua volta sottoscrive l’attestato.

Quali e quanti loghi può contenere?

Riguardo le caratteristiche grafiche, molti organi di vigilanza criticano la presenza di una pluralità di loghi sull’attestato chiedendo invece che l’attestato riporti in alto il solo logo del soggetto formatore.

Questa formula è quella che preferisco in quanto riconduce immediatamente al soggetto che ha la responsabilità della conformità del processo formativo.

Concludendo, guardo con molta simpatia a quei formatori che in qualità di soggetti erogatori  e a quelle associazioni che in qualità di soggetti formatori rilasciano attestati riportanti anche il nome e la firma del  docente e di tutti i soggetti che hanno partecipato a vario titolo al processo formativo.

In questa immagine sono riportati i nominativi dei docenti che hanno partecipato al processo formativo e del responsabile del progetto formativo

Cio’ in quanto consente agli organi di vigilanza di avere immediatamente sotto gli occhi lo schema organizzativo del processo formativo

Da apprezzare infine la presenza di un codice QR Code utile a verificare la corrispondenza dei contenuti con il codice identificativo dell’attestato al fine di evitare ogni falsificazione

Un codice QR (in inglese QR Code) è un codice a barre bidimensionale (o codice 2D), ossia a matrice, composto da moduli neri disposti all’interno di uno schema bianco di forma quadrata, impiegato in genere per memorizzare informazioni destinate a essere lette tramite uno smartphone.

In un solo crittogramma possono essere contenuti fino a 7.089 caratteri numerici o 4.296 alfanumerici. Genericamente il formato matriciale è di 29×29 quadratini e contiene 48 alfanumerici. Il nome “QR” è l’abbreviazione dell’inglese Quick Response (“risposta rapida”), in virtù del fatto che il codice fu sviluppato per permettere una rapida decodifica del suo contenuto

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Questo articolo ha 36 commenti

  1. Buongiorno,

    Se ho tutti i requisiti per essere formatore per i corsi della sicurezza nei luoghi di lavoro, posso rilasciare attestati validi anche senza fare riferimento a nessun centro di formazione o ente bilaterale e senza logo?

    1. Buongiorno Mario, il prossimo 7 novembre viene approvato in Conferenza Stato regioni il nuovo Accordo in materia di formazione per la sicurezza. Al momento potresti vediamo se ci saranno novità

  2. Buonasera Dottore, volevo sapere per gentilezza quali requisiti deve avere un formatore, o che corsi deve fare, per poter rilasciare egli stesso gli attestati relativi dei corsi che fa a terzi? Grazie

    1. Salve John, il docente formatore per poter erogare la formazione deve essere in possesso dei requisiti di cui al decreto interministeriale 6 marzo 2013. Il rilascio degli attestati è una procedura attribuita al datore di lavoro nel caso di formazione erogata ai sensi dell’art.37 e ASR 21.12.2011 n.221 e ai soggetti formatore in tutti gli altri casi. I soggetti formatori ( da non confondere con i docenti formatori) possono rilasciare gli attestati anche nel caso di incarico ricevuto dal datore di lavoro.
      Buone cosa

  3. Buongiorno Dottor Varese,ho partecipato ad un corso online richiesto dal datore di lavoro per il trattamento dei dati personali regolamento UE 679/2016, mi sono accorta solo dopo aver eseguito il test finale con successo al momento della stampa che la mia data di nascita non è corretta,posso chiedere al tutor del corso di effettuare la modifica visto che devo apporre la mia firma?
    La ringrazio e le auguro buon lavoro

    1. Buongiorno Patrizia, devi richiedere l’attestato corretto nella data essendo un documento che per propria natura deve essere riconducibile alla tua persona.
      Buone cose
      Paolo

  4. Buongiorno,
    un attestato rilasciato a maggio 2011 e quindi antecedente all’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 2011, se non presenta tutti gli elementi minimi comuni richiesti dai vari Accordi, si può ritenere valido o la formazione si deve ripetere da capo?
    Grazie, cordiali saluti.

    1. L’attestaoo emesso prima dell’entrata in vigore della nuovo ASR presenterà caratteristiche diverse senza che questo infici la sua validità. Immagino che si tratti di formazione generale poiché quella specifica viene periodicamente aggiornata e quindi il nuovo attestato sarà conforme alle previsione dell’Accordo.
      Buone cose

  5. Buongiorno dottor Paolo le chiedevo per cortesia dei chiarimenti e cioè io lavoro da 12 anni in un ente militare quale RSPP con ordine di servizio aggiornamenti continui, ho una laurea breve in Scienza della Educazione e Formazione ed ultimamente ho frequentato un corso per Formatori per la sicurezza in modalità e-learning di 24 ore.
    Il mio dubbio è se effettivamente posso fare ,quale docente formatore, corsi di antinfortunistica e rilasciare attestati nell’ambito del mio Ente ed anche all’esterno , rimango in attesa di una sua cortese risposta

  6. Buongiorno, sono una consulente e ho una cliente artigiana che lavora nell’ambito dell’estetica (tattoo, a breve conseguirà il diploma triennale di estetista); se volesse organizzare dei corsi in presenza presso la sua sede, rilasciando degli attestati di frequenza da lei firmati, quali sarebbero le modalità più corrette per operare?

    1. Buongiorno Claudia, il datore di lavoro può’ organizzare i corsi di formazione per i propri lavoratori ma se non è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 34 del TUS, non li può’ erogare. Pertanto è costretto a incaricare un docente formatore qualificato secondo i criteri di individuazione previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013. In tal caso l’attestato di formazione potrebbe essere rilasciato direttamente dal datore di lavoro ed avere i contenuti minimi previsti. Se sei interessata ad avere informazioni di dettaglio riguardo la procedura puoi contattarmi al 3451036586 oppure farmi avere un tuo recapito, poiché sulla base delle informazioni che mi hai fornito mi resta difficile darti indicazioni più precise. Buone cose. Paolo Varesi

  7. Buongiorno,
    Avrei bisogno di un’informazione: sono un ingegnere laureato ed abilitato alla professione, ho terminato nel 2022 il corso 24 CFU abilitanti per la docenza, e ho conseguito infine l’attestato di abilitazione alla figura di coordinatore per la sicurezza. Tali requisiti possono essere considerati sufficienti per essere abilitato in qualità di soggetto formatore? Se si, posso emettere autonomamente attestati di formazione generale e specifica (rischio alto) al termine del corso?
    Resto in attesa di un suo gentile riscontro.
    Cordiali saluti.

    1. Buongiorno Michelangelo la formazione in materia di sicurezza è disciplinata da specifici articoli del Testo unico e da Accordi in Conferenza Stato Regioni, anche relativamente a cui può organizzare e chi può’ erogare il percorso formativo. In particolare nell’ambito dell’art. 37 e 73 comma 1, l’organizzazione è attribuita al datore di lavoro mentre per le figure professionali l’organizzazione è attribuita ai soggetti formatori, cosi come classificati, per ultimo, nell’ASR 128 del 7 luglio 2016.
      Pertanto nella tua qualità di docente formatore NON puoi organizzare e quindi formalizzare l’esito del percorso formativo nei corsi di formazione per le figure professionali.
      Nel caso del percorso formativo da te richiamato devi fare riferimento al punto 7 dell’ASR 21 dicembre 2011, n.221 che attribuisce all’organizzatore del corso (datore di lavoro) l’onere di rilasciare e firmare l’attestato di frequenza, integrando gli obblighi organizzativi di cui all’art. 37.

      1. Buongiorno,
        mi scusi ma non capisco per quale ragione un DdL non possa delegare lo svolgimento della formazione dei lavoratori/preposti/dirigenti ad un ente o professionista esterno acquistando da questo la totalità del corso (che quindi prevede la produzione e firma dell’attestato a cura dell’ente o del professionista che lo ha organizzato) e non la sola docenza (con produzione dell’attestato a cura del DdL). L’ASR 21.12.2011 non elenca quali siano gli enti formatori abilitati ad erogare tale formazione e lo stesso non fa l’ASR 07.07.2016, a differenza di quanto previsto per la formazione degli RSPP.

        Buona giornata

        1. Salve Gianluca, la formazione dei propri dipendenti rientra tra gli obblighi delegabili del datore di lavoro che pertanto, pur nella sua posizione di organizzatore puo’delegare l’attività formativa ad un soggetto formatore oppure ad un docente formatore, entrambi in possesso dei requisiti di legge. . Nel primo caso l’attestato sarà rilasciato a cura del soggetto formatore mentre nel secondo dallo stesso datore di lavoro.
          Saluti

  8. Buongiorno signor Varesi, negli ultimi 3 anni ho svolto le 90 ore di codocenza necessarie ad accreditarmi come formatore. Il soggetto formatore era un libero professionista e non un ente accreditato, per avere l’attestato che certifichi che posso fare il formatore posso rivolgermi a lui? Grazie

    1. Ciao Oscar, i requisiti per poter svolgere i compiti del formatore per la sicurezza sono indicati nel decreto interministeriale 6 marzo 2013. Come potrei leggere è sempre richiesto il pre requisito scolastico del diploma di scuola secondaria di secondo grado e nel primo criterio “Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza” Per riscattare questo criterio pertanto dovrai ottenere una dichiarazione del docente – responsabile del progetto formativo. Ti faccio notare che le ore da te effettuate dovranno essere ricondotte ad ognuna delle tre aree tematiche previste e pertanto potrai erogare docenza solo nell’aera in cui hai maturato la predetta esperienza.
      Se sei interessato invece ad acquisire l’abilitazione in tutte le aree tematiche e ottenere piena padronanza degli aspetti organizzativi e normativi che regolano questa complessa materia anche in relazione alle diverse regioni, scrivimi pure
      Buone cose

    2. Buongiorno Oscar, trovi nel D.I. 6 marzo 2013 i requisiti professionali richiesti al docente formatore qualificato per poter svolgere i compiti di responsabile di progetto formativo e “docente”. Tra questi ovviamente il prerequisito del titolo di studio.
      In caso positivo la tua esperienza di consente di assumere l’incarico richiesto fermo restando l’obbligo di dimostrare il possesso del requisito di qualificazione, in relazione alle specifiche aree indicate nel Decreto.
      Buon Lavoro

  9. IL TEST SOMMINISTRATO AGLI STUDENTI PER POTER OTTENERE L’ATTESTATO SULLA SICUREZZA SPECIFICA DEVE AVERE UNA % DI RISPOSTE ESATTE?
    ESEMPIO: CON 30 DOMANDE SOMMINISTRATE, CHE PERCENTUALE DI RISPOSTE ESATTE DEVO INSERIRE PER POTER POI RILASCIARE L’ATTESTATO?
    PARLO DI FORMAZIONE PER STUDENTI DI UN ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE RISCHIO ALTO.
    GRAZIE
    CARLA

    1. Carla, il numero delle risposte esatte deve essere almeno del 70% di quelle erogate. A fronte di 30 domande sarà considerato sufficientemente ed adeguatamente formato lo studente che risponde correttamente ad almeno 21 domande.
      Buone cose

      1. Buongiorno,
        la previsione del 70% di risposte esatte al test di fine corso è disposta da una norma di legge o tecnica? Nel caso, quale?

        1. Salve Gianluca, la previsione è contenuta a seconda dei destinatari della formazione nei rispettivi Accordi in Stato Regione a partire dal n.221 del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori sino ad arrivare all’ASR n.128 del 7 luglio 2016 in materia di formazione di A-Rspp.
          Saluti

  10. Buongiorno, sono il titolare di un’agenzia di promozione e consulenza editoriale per la scuola secondaria, che nell’ultimo anno si sta occupando anche di formazione per i docenti. Non siamo ancora enti accreditati presso il Miur ma una Scuola Paritaria ci ha chiesto di organizzare un webinar formativo della durata di 2 ore. La scuola in questione vuole rilasciare l’attestato di partecipazione con protocollo Miur ma non conosce normativa e procedura amministrativa di riferimento. Anche l’Ufficio Scolastico Regionale non fornisce indicazioni in merito. Sono a conoscenza che il Miur preveda la possibilità di un Patrocinio da parte della scuola stessa, in quanto ente certificato, ma non riusciamo a trovare le informazioni per avviare la corretta procedura. Può aiutarci?

  11. Buongiorno, sono una libera professionista odontotecnico specializzata in odontotecnica digitale ( possiedo un master universitario riconosciuto dal MIUR conseguito all’università di Roma come SDT ), vorrei organizzare dei corsi con rilascio di attestato di frequenza, posso farlo? Ed eventualmente in che modalità?
    Ringrazio anticipatamente

    1. Buongiorno Kelly, se ti riferisci ai corsi in materia di salute e sicurezza dovrai frequentare un corso per docente formatore qualificato. Una volta raggiunto questo obiettivo potrai erogare la formazione ai soggetti disciplinati dagli articoli 32, 34, 37, 73 e 98 ( sempre dimostrando il possesso di specifiche competenze). Attenzione però che la norma discrimina l’erogazione della formazione dall’organizzazione della formazione. Le modalità di erogazione e molte altre informazioni le potrai reperire negli AA.SR n221 e 223 del 21 dicembre 2011, n.153 del 25 luglio 2012 e 128 del 16 luglio 2016.
      Se hai bisogno di altre informazioni scrivi pure
      Paolo Varesi

      1. Buongiorno, mi aggancio alla domanda della sig.ra Kelly.
        Premesso che ho già un percorso formativo adeguato allo scopo comprensivo di formazione formatori, potrei erogare formazione anche in proprio (ovvero: rilasciare autonomamente attestati) oppure dovrei sempre appoggiarmi ad un Ente organizzatore?
        Grazie spero di essere stata chiara!

        1. Buongiorno per i soggetti di cui all’art.37 del TUS l’accordo in conferenza stato regioni del 21 dicembre 2011 individua il datore di lavoro quale organizzatore dei corsi di formazione pertanto egli stesso può’ provvedere a dare prova dell’avvenuta formazione rilasciando un proprio attestato di formazione i cui contenuti minimi sono indicati nello stesso Accordo al punto 7. Per i soggetti non contemplati dall’art. 37 la formazione deve essere ora pizzata dai soggetti formatori, così come per ultimo qualificati dall’ASR 7 luglio 2016, n.128, Allegato A, punto 2.

  12. Buongiorno, volevo un’informazione a livello di corsi di formazione per la sicurezza.
    Abbiamo appena assunto un dipendente e per legge gli dobbiamo far fare il corso di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
    Lui ci ha detto che lo aveva già fatto nel posto dove lavorava prima, ma che l’attestato non lo trova più.
    La società che seguiva la sua azienda mi ha rilasciato una dichiarazione timbrata e firmata dove dichiarata che il sig….. ha svolto il giorno …. formazione specifica al alto rischio per 12 ore, formazione generale sicurezza ore 4, superandoli con giudizio ottimo.
    Può essere valida questa dichiarazione o dobbiamo fargli rifare tutti i corsi?
    Grata se vorrà rispondermi.
    Cordiali saluti
    Maddalena

    1. Maddalena, la dichiarazione va bene a condizione che la società di cui parli, sia quella che ha erogato la formazione.
      Dovete comunque stare attenti che la mansione a cui lo destinate non comporti un rischio maggiore. Inoltre considerato che la valutazione dei rischi della vostra azienda sarà comunque diversa da quella del precedente datore di lavoro, organizzate un piccolo corso di informazione ex art. 36 in cui lo informate dei rischi specifici presenti in azienda e riconducibili alla sua mansione.L’articolo 36 appena citato, e più in generale gli accordi in Conferenza stato regioni, non disciplina la durata i contenuti e le modalità di erogazione dell’informazione per cui potete procedere come meglio credete anche utilizzando l’Rspp.
      Spero di essere stato utile.
      Saluti
      Paolo

  13. Buonasera,
    Avendo una laurea triennale in ingegneria civile e ambiente (ma iscritto all albo dei periti industriali), potrei eseguire le 24 ore di formazione per diventare formatore della sicurezza. Dopodiché posso lavorare in autonomia o devo appoggiarmi necessariamente a un ente accreditato?
    Posso fare formazione base per esempio e rilasciare un attestato valevole ai fini di legge?

    1. Buongiorno Andrea, la scelta di seguire il corso specifico è un’ottima idea vista la specifica della normativa in materia di formazione. Spero che tu voglia seguire uno dei miei corsi in modo che possiamo conoscerci meglio e metterti nelle migliori condizioni di operare in qualità di docente formatore qualificato. Successivamente potrai formalmente erogare la formazione per tutti i soggetti previsti dagli artt. 32, 34, 37, 98 del Tusl. Nel corso ti spiegherò anche la differenza tra chi può erogare formazione e chi la può organizzare, sempre in relazione ai destinatari.
      Se avessi bisogno di altre informazioni scrivimi pure.
      Saluti
      Paolo

  14. Buongiorno,

    io avrei bisogno di un informazione: sono un consulente di finanza agevolata e vorrei svolgere dei corsi di formazione in quanto sono anche docente per enti di formazione. Vorrei, però, svolgere corsi in totale autonomia e la mia domanda è la seguente: Posso svolgerli e come posso rilasciare attestati validi?
    Grazie mille in anticipo per la sua risposta
    Cordiali saluti

    1. Luisa, puoi erogare i corsi di formazione per tutti i soggetti per la quale è prevista dal D.lgs. 9 aprile 2008, n.81. In caso di lavoratori e di fiore di cui all’art. 37 gli attestati sono firmati dal datore di lavoro e dal docente formatore qualificato. Nel caso di corsi destinati alle figure professionali i medesimi sono organizzati dai soggetti formatori ( enti di formazione, sindacati, ectc ) ed erogati dal docente formatore. In questo caso l’attestato viene rilasciato dal soggetto formatore e riporta la firma del legale rappresentante del responsabile del progetto formativo e del docente formatore . Nel caso tu intenda erogare corsi contattami che ti consiglio una procedura corretta

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