Skip to content

La tutela della salute e sicurezza nella polizia di Stato

Nei riguardi delle forze armate e di polizia, le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81,  sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o delle peculiarità organizzative individuate con decreti ministeriali da emanarsi con decreti dei ministri competenti.

La clausola di specificità surrichiamata, prevista dell’art.3, comma 2, ( ancora  in attesa di perfezionamento nella sola polizia di Stato) ha introdotto una sorta di equivoco interpretativo e per diverso tempo e vari motivi rallentato la corretta applicazione della normativa prevenzionistica e la promozione di una adeguata cultura della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Tale rallentamento ha trovato sponda nella previsione dell’art.13, comma 1bis, ove si stabilisce che nei luoghi di lavoro delle forze armate e delle forze di polizia, la vigilanza sulla applicazione delle normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituti presso le predette amministrazioni.

La morte in servizio di alcuni operatori e una diversa sensibilità del capo della polizia, hanno di recente avviato una stagione di sensibilizzazione degli operatori e di responsabilizzazione del personale incaricato,  nella propria funzione di datore di lavoro, dirigente, rspp e preposto

Soprattutto queste figure sono chiamate a  recuperare il gap informativo, formativo e di esperienza professionale maturato negli anni dai propri omologhi del settore privato, cimentandosi con precisi obblighi e responsabilità penali,  nella complessa attività di individuazione dei pericoli e di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in presenza del dovere di intervento in situazioni di personale esposizione al pericolo.

Inoltre, per quanto concerne il datore di lavoro, questa figura è ancora oggetto di discussione con particolare riferimento alla necessità o meno che tale individuazione sia accompagnata da una apposita delega. Nelle amministrazioni pubbliche, ha infatti ribadito la suprema Corte di Cassazione, il datore di lavoro è per disposizione legislativa il dirigente al quale spettano i poteri gestionali, decisionali e di spesa ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale e che in ogni caso non è necessaria alcuna delega dal parte dell’amministrazione di appartenenza.

scheda seminario normativa tutela polizia di stato

banner corso di formazione

 

 

 

 

Comments (0)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Torna su
Cerca