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La formazione in edilizia dopo il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro
In materia di formazione dei lavoratori, nel settore dell’edilizia, le parti sociali hanno ridotto i tempi dell’aggiornamento formativo da cinque a tre anni.
ANCE, LegaCoop, Confcooperative e AGCI, e per la parte sindacale, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) hanno assunto un’interessante iniziativa per implementare la sicurezza dei lavoratori in un settore normalmente a rischio alto.
In occasione del rinnovo del contratto collettivo nazione di lavoro per il biennio 2022-2024, le parti sociali hanno stabilito che
l’aggiornamento della formazione dei lavoratori dovrà essere effettuato ogni tre anni, a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione.
Quello che ci interessa discutere, per chi si occupa di organizzare ed erogare la formazione è capire quale effetto questa “norma sindacale “ produrrà sulla disciplina generale in materia di formazione dei lavoratori.
La formazione, nell’accezione più ampia del termine, rappresenta una delle misure generali di tutela oltre che un obbligo del datore di lavoro.
In particolare l’art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Testo Unico Sicurezza) richiama il dovere del datore di lavoro di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
La stessa norma per quanto concerne i contenuti minimi, durata e modalità di erogazione , rinvia ad apposito Accordo varato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ed è proprio l’Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 che, ad oggi, stabilisce un intervallo di 5 anni tra una periodo formativo e l’altro in ogni settore lavorativo.
Come ci si dovrà comportare nel settore dell’edilizia in relazione ai contenuti del nuovo contratto collettivo?
Intanto c’è da chiarire che mentre l’art.37 del TUS e il relativo Accordo in Conferenza, vincola tutti i datori di lavoro, i contratti collettivi nazionali producono effetti solo sulle parti che li hanno sottoscritti, ovvero su quei datori di lavoro che intendono applicarlo.
Non si tratta, come qualcuno pensa, di un’indebita ingerenza sindacale sulla materia della formazione, in quanto il legislatore nel Testo Unico spesso attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di integrare gli istituti normativi.
A mero titolo di esempio, in materia di formazione del rappresentante dei lavoratori della sicurezza, l’art. 37 comma 11, attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle modalità di organizzazione dell’obbligo di aggiornamento periodico.
Per questi motivi consiglio sempre al formatore che assume l’incarico, in fase di stesura del progetto formativo, di verificare anche i contenuti del contratto collettivo applicato in azienda.
I contratti collettivi disciplinano una serie di importanti istituti che non possono essere sottovalutati dal Rspp e dal Formatore.
Tornando al tema, come si dovranno comportare i datori di lavoro nel settore dell’edilizia in relazione ai contenuti del nuovo Contratto?
Facile:
i datori di lavoro che applicano il contratto appena sottoscritto dovranno tenere conto sia della previsione temporale dell’ASR n. 221 del 21 dicembre 2011 (ogni 5 anni) sia delle disposizioni contrattuali che hanno ridotto a tre anni l’intervallo di tempo dell’aggiornamento.
Tutti gli altri datori di lavoro che non applicano questo contratto invece si dovranno attenere alla sola previsione dell’Accordo ( 5 anni)
Si poteva fare di più?
Certamente, l’art. 104 riguardo “le modalità attuative di particolari obblighi” recita che
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.”
Allora quale migliore occasione per superare la genericità dei contenuti dell’attuale formazione?
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