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Responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per mancata verifica del POS

CANTIERI
1. Lavoratori autonomi: requisiti nei cantieri
2. Notifica preliminare quando nominare il Coordinatore?
3. Requisiti Coordinatore Sicurezza: richiesta esperienza
4. Cantieri Edili, quale documento per la sicurezza?
5. Responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per mancata verifica del POS


“Responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza (CSE) per mancata verifica dell’adeguatezza del POS nei cantieri multipli, ai sensi dell’art. 92 del D.lgs. 81/2008

Nel contesto dei cantieri in cui operano più imprese, l’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 impone al committente o al responsabile dei lavori la nomina di un Coordinatore per la Sicurezza, incaricato di garantire tra le altre cose l’adeguatezza del Piano Operativo di Sicurezza (POS) delle imprese appaltatrici.

Per adeguatezza non si intende solo la corrispondenza con i contenuti minimi previsti dall’Allegato XV ma anche la coerenza tra le lavorazioni in atto e le previste procedure di sicurezza.

Gli obblighi del Coordinatore per l’esecuzione

Riguardo il CSE, la normativa non prevede una azione di vigilanza continua ma stabilisce che egli monitori diligentemente l’applicazione delle misure di sicurezza descritte nel POS e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

La posizione riconosciuta al Coordinatore è quella dell’ alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale, anche di tipo ambientale, e non già a sovrintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PSC. 

È compito del CSE, infatti, assicurarsi che le procedure di sicurezza siano rispettate durante tutte le fasi dei lavori, intervenendo se necessario per richiede di adeguare il POS a eventuali modifiche operative o a nuovi rischi emergenti.

La critica della Cassazione

Secondo una recente sentenza, il ruolo del CSE non si limita a un controllo formale del POS, ma include anche il dovere di rilevare eventuali rischi legati alla scarsa manutenzione o alla collocazione degli strumenti di lavoro come ad esempio ponteggi e impalcature, specie nei lavori in quota.

Il compito del coordinatore per la sicurezza non si arresta ad un controllo notarile sulla regolarità formale del POS e sulla astratta fattibilità di una lavorazione

È inoltre responsabilità del CSE segnalare ogni inadempienza o condizione di rischio, sospendendo le attività in caso di pericolo grave.

Questo obbligo di verifica mira a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, prevenendo incidenti causati da inadeguatezze strutturali o procedure operative insufficienti e, più in generale, a tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa.

Cassazione Penale, Sez. 4, 25 gennaio 2021, n. 2845 –

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