In materia di corsi di formazione lavoratori, il tempo massimo consentito di assenza dal corso non è…
La formazione del Rls – Rappresentante lavoratori per la sicurezza
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La formazione del Rls – Rappresentante lavoratori per la sicurezza
La formazione Rls ha una durata minima di 32 ore e non è soggetta ad assenze pari al 10% del monte ore come invece avviene per la formazione dei lavoratori e delle altre figure consulenziali.
La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS, è stata recentemente oggetto di un parere della Commissione Interpelli costituita presso il Ministero del Lavoro in relazione alla durata minima della frequenza.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 definisce il rappresentante per la sicurezza come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute della sicurezza durante il lavoro.
I rappresentanti dei lavoratori per la per la sicurezza sono figure fondamentali del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro e sono eletti o designati in tutte le aziende o unità produttive.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è disciplinata dall’articolo 37 del Testo Unico di Sicurezza, che a riguardo impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo ai rischi generici e ai rischi specifici di settore.
Per quanto concerne la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione dei corsi, la norma rinvia a specifico Accordo varato in Conferenza Stato Regioni
Il documento, al punto 2 – organizzazione della formazione – richiede “l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste”.
Tale previsione, unitamente alla riconduzione della formazione del Rappresentante nella disciplina dell’art. 37 induce a considerare applicabile la riduzione dell’obbligo di frequenza a tutti i percorsi formativi, ivi compreso quello degli Rls.
La Commissione ha correttamente richiamato l’attenzione sul comma 11 dell’art. 37 che assegna alla contrattazione collettiva nazionale di settore il compito di definire le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel rispetto dei contenuti minimi previsti dalla norma.
L’art. 37, più volta richiamato, in materia di formazione del Rls, tra le altre cose, precisa che : la durata minima dei corsi e di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
Ciò premesso:
appare oltremodo chiaro che non possono definirsi conformi alle legge i corsi erogati, la cui durata sia inferiore alle 32 ore minime richieste.
Sono pertanto da escludersi nel conteggio delle ore minime, le pause a qualsiasi titolo concesse, i ritardi accumulati a seguito di aspetti organizzativi, il tempo necessario all’esecuzione della prova di verifica dell’apprendimento.
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