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Agenti cancerogeni e mutageni – pronto decreto attuazione nuova direttiva UE

In materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro, è stato trasmesso dalla PCM alle Camere l’Atto del Governo sottoposto a parere  parlamentare.

L’Atto contiene lo “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica integrandola la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.

Alla luce di dati scientifici e tecnici più recenti, la direttiva ritiene opportuno rivedere i valori limite di alcune sostanze chimiche

La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , oggetto di integrazione, ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Essa resta comunque un importante punto di riferimento normativo

Tale direttiva, infatti, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l’applicazione coerente delle prescrizioni minime.

I valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valuta­zione approfondita dell’impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione del­ l’esposizione sul luogo di lavoro, sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite da tale direttiva. 

Le prescrizioni minime di cui alla suddetta direttiva mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione.  Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite vincolanti di esposizione professionale più rigorosi.

I valori limite di esposizione professionale rientrano nella gestione del rischio.

Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro, in particolare la riduzione dell’utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. 

Esse dovrebbero includere, sempre che sia tecnicamente possibile, la sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. 

In tale contesto è essenziale tener conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze.

Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi.

Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni e mutageni non elimini completamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell’ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE.

Per gli altri agenti cancerogeni e mutageni è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi.

In relazione al campo di applicazione, all’individuazione e valutazione dei rischi la direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.

Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possano influire sull’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni o mutageni.

I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione. Nella valutazione del rischio, si deve tenere conto di tutti gli altri modi di possibile esposizione, come quelli in cui vi è assorbimento cutaneo.

I datori di lavoro, all’atto della valutazione del rischio, rivolgono un’attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l’altro, in considerazione l’opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni o mutageni.

Cio’ premesso, da mesi, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si sono tenuti diversi incontri ed interlocuzioni , a cui ho partecipato in qualità di membro della Commissione consultiva permanente, in merito ai contenuti della direttiva  2017/2398 e all’atto di recepimento

A conclusione del confronto si provveduto, con la collaborazione attiva delle parti sociali, a proporre un testo con alcuni contenuti volti a dare conto delle diverse valutazioni che erano state condivise nel corso degli incontri

In particolare, la necessità di inserire un comma 2 all’articolo 1 che faceva rinvio al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per la possibilità di individuare criteri e modalità per l’effettuazione degli accertamenti sanitari previsti dal comma 1. 

Si è  proposto inoltre di inserire negli allegati XLII e XLIII alcune note per chiarire, ad esempio, il generico riferimento alle “lavorazioni” oppure alla prospettiva che il valore della polvere di silice potesse essere rivisto in base agli studi effettuati dalla Commissione.

Tuttavia, nel corso del confronto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento per le politiche europee, tali strutture hanno eccepito la presenza del comma 2 e delle annotazioni. 

In particolare queste ultime sono state ritenute non coerenti con la natura puramente tecnica degli allegati. 

Per tali ragioni sono state, purtroppo, eliminate dal testo.


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