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Coordinatore della Sicurezza? Alta Vigilanza, POS, PSC, Verifiche, ecco alcune cose fondamentali da sapere!!

Nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili che prevedano il concorso di più imprese esecutrici il CSE ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettandogli compiti di “alta vigilanza”, consistenti:

  • nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori;
  • nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;
  • nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (così, ex multis, Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013 – dep. 07/11/2013, Lorenzi e altri, Rv. 257167).

Di indubbio rilievo è la puntualizzazione che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni;

Essenziale é che alla previsione della cautela segua un’attività di verifica della sua attuazione, della quale devono darsi cura le imprese esecutrici.

Attività di verifica, tuttavia, non può significare presenza diuturna nel cantiere ma, appunto, presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo.

L’alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza,  lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia per indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto é vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli [art. 92, co. 1 lett.f) dlgs. n. 81/2008].

Può dirsi che il coordinatore per l’esecuzione, identifica momenti topici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse la attuazione dei piani ‘attraverso la mediazione dei datori esecutori’.

Non può esimersi dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto esplicato e previsto; ma anche queste azioni di verifica non possono essere quotidiane ed hanno una periodicità significativa e non burocratica (cioè dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie).

Parallelamente, l’accertamento giudiziale non dovrà ricercare ì segni di una presenza diuturna, ma le tracce delle azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale (così già sez. 4, sent. n. 37597 del 5/5/2015, dep. 16/9/2015, Giamberto)

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