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Infortunio sul lavoro in itinere, Cassasione riconosce indennizzo ad artigiano

Infortunio sul lavoro in itinere , riconosciuto indennizzo ad un artigiano  per tutti i danni da infortunio subiti mentre si recava per andare a controllare i lavori in esecuzione presso il capannone preso in affitto dalla società di cui egli era socio accomandatario.

Inail tutela tutti i lavoratori iscritti contro i danni fisici ed economici, derivanti da infortuni causati dall’attività lavorativa e malattie professionali. Cassazione riconosce indennizzo ad artigiano per infortunio in itinere occorso mentre si recava per andare a controllare i lavori in esecuzione presso il capannone preso in affitto dalla società di cui egli era socio accomandatario.

Cosa comprende l’assicurazione Inail?

L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta che abbiano provocato il decesso del lavoratore, l’inabilità permanente, assoluta o parziale ovvero l’inabilità temporanea che provochi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Infortunio in itinere, cosa si intende?

Non è necessario che l’evento dannoso avvenga durante il lavoro o sul luogo di lavoro ma è sufficiente che si verifichi a causa dell’attivita lavorativa.
Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta e l’incidente che causa l’infortunio.
La tutela è riconosciuta anche quando l’infortunio si verifichi durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

È riconosciuta l’indennizzabilità anche per infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro lavoro-casa dovuta all’accompagnamento dei figli a scuola.

Qualsiasi modalità di spostamento ricompresa nella tutela a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
Al contrario il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato

L’eventuale interruzione o deviazione del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ai eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro.

Infortunio in itinere, chi è tutelato?

Sono tutelati da Inail tutti coloro che svolgono un lavoro retribuito.All’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti o para subordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.

Sono tenuti ad assicurarsi anche gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura che godono delle medesime tutele.

Infortunio in itinere artigiano, cosa ha stabilito la Corte di Cassazione?

La Corte di Cassazione ha riconosciuto ad un artigiano il diritto ad ottenere l’indennizzo per tutti i danni riportati a seguito dell’infortunio in itinere subito.

In particolare l’artigiano era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale mentre si stava recando presso un capannone per controllare l’esecuzione dei lavori di allacciamento della linea elettrica, destinata a servire gli opifici presi in affitto da alcuni mesi dalla società di cui egli era socio accomandatario , società avente ad oggetto lavorazioni di sabbiatura e verniciatura .

Nel merito la Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la sentenza del Tribunale rigettando la domanda di indennizzo avanzata dall’artigiano

La Corte d’appello, infatti, dopo aver distinto tra attività lavorativa manuale o professionale direttamente produttiva del bene o servizio da quella inerente alla direzione ed amministrazione dell’impresa, ha, altresì, escluso che l’infortunio fosse accaduto durante lo svolgimento di un’attività complementare o sussidiaria a quella lavorativa manuale .

Ha ritenuto, dunque , che l’attività consistente nel recarsi alla guida della propria vettura presso l’opificio recentemente affittato per verificare i lavori di allacciamento dell’energia elettrica per il funzionamento degli imponenti strumenti di tecnologia necessari per la tipologia dei lavori da eseguire nel nuovo opificio, non fosse ricompresa nell’ambito di tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La Corte di Cassazione invece ha accolto il ricorso dell’artigiano confermando come la giurisprudenza di cassazione è ferma nel ritenere che “l’occasione di lavoro di cui all’art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l’infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l’obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’espletamento dell’attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall’apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con il solo limite in quest’ultima ipotesi del cd. “rischio elettivo” .

E’ , dunque, consolidato il principio secondo il quale l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell’alt 38 Costituzione, dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta.

DPR n. 1124 del 30/06/1965

Cassazione Civile, sentenza Sez.L, numero 2838, anno 2018

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