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Lavoratore sbranato dai cani? Responsabilità del datore di lavoro
Il datore di lavoro, titolare di una società di trasporti, è responsabile della sicurezza delle persone presenti o in transito a qualsiasi titolo, nell’area utilizzata dalla sua società anche in relazione alla presenza di animali pericolosi.
Egli è tenuto, quale misura generale di tutela, alla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza all’eliminazione degli stessi. Egli inoltre è tenuto a verificare che le disposizioni impartite vengano effettivamente eseguite determinando la rimozione di ogni pericolo
Il caso:
La Corte d’appello di Firenze, ha confermato la condanna del Tribunale di Livorno per il delitto di omicidio colposo di un datore di lavoro e legale rappresentante di una ditta di autotrasporti.
Al datore di lavoro si rimprovera di avere cagionato, per colpa generica e per violazione dell’art. 15, D.Lgs. n. 81/2008, la morte di un autotrasportatore , trovato inerme in uno dei due piazzali (adibito alla sosta degli autocarri) con il corpo straziato e circondato da otto cani di taglia medio-grossa;
Il decesso, in base a quanto ritenuto dai giudici di merito, era dovuto al fatto che il lavoratore era stato sbranato dai cani, che da tempo stazionavano presso l’area attigua.
I cani erano affidati alle cure di un signora che viveva all’interno di una roulotte, da tempo in sosta nell’area adibita al parcheggio degli automezzi, assieme al compagno, collaboratore della ditta.
La loro presenza – come pure quella dei cani – era nota al datore di lavoro, il quale aveva permesso loro di usufruire, con apposito allacciamento, dell’energia elettrica erogata a favore della società.
In definitiva al datore di lavoro viene rimproverato di non avere impedito l’accaduto, nonostante egli sapesse della presenza dei cani, costituenti pericolo per le persone presenti o di passaggio nelle due aree utilizzate dalla sua società e di non avere garantito condizioni di sicurezza all’interno delle aree, così ponendo in essere un fattore causale decisivo per il decesso del lavoratore
Ciò che rileva, infatti, é in primo luogo che il titolare della ditta di Autotrasporti, disponente dell’area ove insistevano i due piazzali tra loro comunicanti – era a conoscenza della più o meno costante presenza dei cani all’interno dell’area di lavoro e del fatto che di essi si occupasse una persona, dando loro da mangiare.
Di tale presenza egli si era anche lamentato, proibendo di nutrire gli animali e mettendo a disposizione il fax della ditta per la richiesta di affido.
Egli inoltre aveva sollecitato un dipendente a presentare denuncia al Comune (denuncia della quale non si é peraltro trovato riscontro agli atti dell’amministrazione comunale).
Numerosi e particolari erano gli elementi che rendevano nota ed evidente la pericolosità dei suddetti animali, di taglia medio-grossa, e la loro tendenza all’aggressività.
Di fatto, evidenzia la Corte di merito, il datore di lavoro pur al corrente della situazione, dopo avere assunto le iniziative da lui riferite, non ha comunque verificato in alcun modo se esse avessero avuto seguito e se la situazione fosse mutata o meno.
Ed é di tutta evidenza che egli, nella sua più volte ricordata qualità, è responsabile della sicurezza per le persone presenti o in transito nell’area utilizzata dalla sua società (costituita dai due piazzali) e, non curandosi della persistente e notoria presenza dei suddetti animali, costituenti notorio pericolo per chiunque si trovasse per qualsivoglia motivo nella suddetta area, ha certamente agito in modo quanto meno negligente ed ha altresì posto in essere una violazione degli obblighi datoriali, di portata generale, relativi alla prevenzione e alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 15, d.lgs. n. 81/2008 (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 45808 del 27/06/2017, Rv. 271079).
Obblighi che, come noto, il datore di lavoro ha nei confronti di tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 11487 del 19/02/2016, Lucchetti, Rv. 266129).
In estrema sintesi, con tale violazione, riferita a un pericolo a lui noto (il cui concretizzarsi era perciò certamente prevedibile) e non adeguatamente fronteggiato, il datore di lavoro ha creato le condizioni perché si verificasse l’aggressione ai danni del lavoratore ad opera dei cani presenti in uno dei piazzali della ditta comunicante con quello ove avvenne il tragico episodio.
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