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Lavoratori autonomi, quali obblighi di tutela della sicurezza?

Lavoratori autonomi: in materia di normativa antinfortunistica, l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di lavoro si estende  anche ai soggetti che nell’impresa prestano la propria opera in via autonoma. 

In materia di normativa antinfortunistica, in tutti i settori di attività pubblica o privata, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell’impresa poiché,  ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 81/2008, è tenuto tra l’altro a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione protezione e a fornire all’impresa appaltatrice, ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro

Ora, se è indiscutibile, che un lavoratore autonomo abbia l’obbligo di munirsi dei presidi antinfortunistici connessi all’attività autonomamente prestata e le facoltà richiamate dal succitato articolo 21, è altrettanto indiscutibile che sono a carico del datore di lavoro, che si avvalga di un lavoratore a prestazione autonoma, da un lato l’obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro ove detta opera viene prestata e dall’altro quello di fornire attrezzature adeguate rispondenti alla vigente normativa di sicurezza, nonché di informare il prestatore d’opera dei rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro.

Rspp faccia attenzione, il datore di lavoro non è solo

Seppur nel contesto del diritto penale del lavoro, la figura del datore viene gravata da una pervasiva posizione di garanzia da cui derivano precise responsabilità penali e civili,  i diversi soggetti del sistema di prevenzione e protezione, con particolare riguardo al Responsabile, devono evitare di sottovalutare le proprie posizioni in termini di responsabilità in relazione alla valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro verifica l’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo 

Infatti, l’art.26 del D.Lgs.81/2008 ci ricorda che il datore di lavoro in caso di affidamento di lavori a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, tra i vari adempienti, verifica l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice, dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, servizi e le forniture da affidare in appalto o mediante contratto somministrazione. 

Cosa si intende per lavoro autonomo e contratto di prestazione occasionale?

L’attività di lavoro autonomo di tipo occasionale trova il proprio fondamento giuridico nel “contratto d’opera” definito dall’art. 2222 c.c. Si può parlare di contratto di prestazione occasionale d’opera nelle ipotesi in cui un soggetto, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Il datore di lavoro è comunque il garante dell’incolumità di tutti i lavoratori 

È di decisivo rilievo, in particolare, il disposto dell’articolo 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro anche aldilà delle disposizioni specifiche  è  comunque costituito garante dell’incolumità fisica della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la loro opera dell’impresa con l’ovvia conseguenza che ove gli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’articolo 40 c.p., comma 2. 

La valutazione dei rischi e i conseguenti provvedimenti vanno estesi all’ambiente e ai terzi 

Ciò è facilmente desumibile dalla lettura dell’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 che ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi per la salute alla popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere quindi da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa

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Scarica il Working Paper

Il contratto di lavoro autonomo occasionale ex art.2222 c.c.- Umberto Ranucci

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