In materia di corsi di formazione lavoratori, il tempo massimo consentito di assenza dal corso non è…
Lavoro e Sicurezza : non esiste Fase 2 se non riparte la formazione in presenza
In materia di formazione, il governo non può continuare ad impedire ai datori di lavoro di adempiere compiutamente ai propri obblighi formativi
Ripeto, il governo non può continuare ad impedire ai datori di lavoro di adempiere compiutamente ai propri obblighi formativi consentendo, nel rispetto dei protocolli anti contagio, di effettuare nel luogo di lavoro ed in presenza ogni necessaria informazione, formazione ed addestramento.
La violazione dell’obbligo formativo in capo al datore di lavoro, non si esaurisce con le sanzioni contenute nel Testo Unico della Sicurezza, ma estende le proprie conseguenze alle ipotesi aggravate di cui agli artt. 589 c.p. ( omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni colpose ).
Per essere più chiari: in giudizio, ai fini dell’esimenza del reato, si potrà mai sostenere di aver agito nel rispetto di DPCM e Protocolli Governo – Parti sociali ?
E’ vero: la grave situazione emergenziale determinata dalla diffusione pandemica del COVID 19 ha reso necessaria l’adozione di misure per la gestione e il contenimento dell’epidemia nei diversi campi sia produttivi che formativi, con il ricorso a provvedimenti che risentono inevitabilmente del contesto
In materia di formazione per la sicurezza, al fine di consentire il massimo distanziamento sociale, l’uso della videoconferenza ha permesso di dare una risposta immediata ai primi bisogni formativi, dimostrando piena validità giuridica ed efficacia formativa.
La formazione in modalità sincrona, pur di fronte a mille pregiudizi, ha dimostrato di essere un valido strumento formativo, anche se non idoneo per chiunque, in relazione alle modalità di erogazione.
Per questo occorre ripartire tornando nei luoghi di lavoro, tra gli operai con scarse competenze informatiche ma con evidenti necessità formative.
Tornare in quei luoghi di lavoro ove è impossibile erogare formazione in videoconferenza e dove i rischi per la salute e la sicurezza sono concreti ed elevati
E’ giunto il momento di superare la deroga introdotta al punto 10) del “Protocollo tra Governo e parti sociali”, consentendo alla formazione per la sicurezza, nel rispetto di tutti i protocolli anti contagio, di ritrovare la sua centralità nelle misure di prevenzione e protezione.
Mentre vi scrivo leggo la cronaca: un operaio è morto dopo essersi ribaltato con il carrello elevatore a Tivoli; un altro lavoratore è caduto dal tetto di un’azienda a Castelfiorentino ed è gravemente ferito; un giovane lavoratore è stato travolto da un camion a Livorno.
In un Paese civile si può consentire alle persone di lavorare, di non formarsi , aggiornarsi, addestrarsi, di infortunarsi e morire, in forza di un “Protocollo Governo e Parti Sociali”?
L’impossibilità di svolgere attività formative in presenza fisica nella attuale fase emergenziale sta, quindi, incidendo in modo grave su un processo di educazione alla prevenzione che, oltre ad essere obbligatorio, è fondamentale a fini di salute e sicurezza sul lavoro, proprio in una fase in cui è quantomai importante che i lavoratori comprendano l’importanza di una corretta organizzazione aziendale e delle procedure aziendali di gestione dei rischi prevenzionistici (si pensi, per tutti, a quelli igienico-sanitari, di stringente attualità).
Tra le maggiori criticità segnalo, a titolo di esempio:
- L’impossibilità di provvedere alla formazione per i nuovi assunti (si pensi alle assunzioni in aziende impegnate in attività indispensabili, come gli appalti di manutenzione di impianti);
- L’impossibilità di integrare la formazione delle persone già in forza in azienda con conoscenze prevenzionistiche necessarie ad un lavoro “sicuro”, in caso di cambio di mansioni e/o di modifiche significative dell’organizzazione e delle procedure aziendali (circostanze, queste, assolutamente presenti nell’attuale particolare contingenza storica);
- La preclusione alle attività formative di aggiornamento, fondamentali in caso di insorgenza di nuovi rischi o di modifica dell’organizzazione del lavoro;
- La mancata autorizzazione alla realizzazione di attività di formazione e aggiornamento per la conduzione di attrezzature di lavoro, regolata dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, con impossibilità per le aziende di assumere personale in tali delicate mansioni;
- l’impossibilità per le imprese appaltatrici e/o esecutrici di accedere nei cantieri temporanei o mobili avendo rispettato correttamente l’obbligo formativo nei riguardi dei propri dipendenti, risultando in tal modo inadempienti rispetto il contratto di appalto;
In questo contesto che ruolo stanno giocando le associazioni professionali rappresentative delle professioni non organizzate , i soggetti formatori, gli ordini, i consigli nazionali, i consulenti per la sicurezza tutti?
Tutti zitti, tutti ad aspettare che le cose cambino da sole, senza però alzare la voce, segnalando al decisore politico che
è inaccettabile confondere la formazione obbligatoria in materia di sicurezza con gli altri istituti formativi .
Colleghi, servono coraggio ed organizzazione delle idee, cosi come sta dimostrando Aifes che da settimane sta lavorando su un testo emendativo al cosiddetto Decreto Legge Aprile/Maggio, che vi condivido.
Proposta integrazione cd Decreto Legge Aprile/ Maggio e successivi DPCM
Questo articolo ha 0 commenti