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Misure per tutela del lavoro autonomo e cd. “lavoro agile”
La legge 22 maggio 2017, n.81 definisce le disposizioni inerenti i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo II del libro quinto del Codice Civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo di cui all’art.2222 .
Di particolare importanza appaiono i principi enunciati nella delega conferita al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali.
L”articolo 11 alle lettere b) e c) individua tre principi e criteri direttivi cui dovrà allinearsi il governo: la determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali; la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute sicurezza degli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale.
Da una prima lettura dei due commi, redatti senza alcun riferimento alla normativa speciale prevenzionale ( d.lgs.81/2008) sorgono non poche perplessità ed interrogativi circa gli obiettivi che il legislatore intende raggiungere delineando una sorta di area di confort in favore di questi determinati luoghi di lavoro, utilizzando termini che si prestano a facili equivoci interpretativi. A titolo di esempio, cosa si intende per “misure tecniche ed amministrative di prevenzione?” ed ancora, quali sarebbero gli adempimenti “meramente formali” che caratterizzano la valutazione del rischio negli studi professionali?
Nel Capo II, la Legge individua e qualifica una nuova modalità di lavoro subordinato cosiddetto “lavoro agile” delineandone le caratteristiche principali e soprattutto, per quanto mi interessa, le modalità di tutela della salute e l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.
Tutti questi argomenti sono stati oggetto di una interessante ” chiacchierata” con l’avvocato Lorenzo Fantini, nella quale abbiamo cercaro di sciogliere, per quanto possibile, i numerosi dubbi interpretativi ed applicativi di questa novella regolamentazione, a cui comunque va riconosciuto il merito di dare una dimensione collettiva ed un valore sociale ai numerosi professionisti lavoratori autonomi operanti nel Paese.
Pubblicato da AIFES Associazione Italiana Formatori Esperti in Sicurezza sul Lavoro su Giovedì 22 giugno 2017
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