In materia di corsi di formazione lavoratori, il tempo massimo consentito di assenza dal corso non è…
Sicurezza Lavoro, quale formazione per cambio mansione o trasferimento
In materia di formazione ex 37 D.Lgs.9 aprile 2008, n.81 , il cambio mansione nella stessa unità produttiva o il trasferimento ad altra azienda dello stesso settore produttivo comporta per il datore di lavoro l’obbligo di ripetere “tout court” tutto il percorso formativo previsto dall’ASR del 21/12/2011 e s.m.i.?
Mi è capitato di ascoltare “consulenti per la sicurezza” che nella loro funzione di Rspp , consigliavano al datore di lavoro di ripetere tutto il percorso formativo previsto dagli specifici ASR in materia, in caso uno lavoratore venisse destinato ad altra mansione nell’ambito della stessa unità produttiva o provenisse da altra azienda, dello stesso settore produttivo, in regola con tutti gli adempimenti formativi.
La circostanza mi consente di recuperare i contenuti di una interessante e pertinente circolare della Direzione Generale per l’Attivita Ispettiva della Ministero del Lavoro, la numero 20791 con la quale si precisa quanto sinteticamente segue:
- L’obbligo formativo dei lavoratori e dei loro rappresentanti è disciplinato dall’art.37, D.Lgs. 9aprile 2008, n.81;
- Il medesimo articolo al comma 4, lett.b) recita “la formazione e ove previsto l’addestramento specifico devono avvenire in occasione…b) del trasferimento o cambiamento di mansioni.”
- I casi nei quali è previsto l’obbligo formativo ( costituzione del rapporto di lavoro utilizzo dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, trasferimento, introduzione di nuove attrezzature di lavoro di nuove tecnologie , di nuove sostanze o preparati pericolosi) si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi, cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione all’inserimento lavorativo dell’azienda e alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo.
- Sebbene, l’ articolo 37, comma 4, lett b) attenga non già alla variazione di qualifica bensì alla variazione di mansioni e/o al trasferimento, il trasferimento di un lavoratore da un servizio all’altro della medesima azienda, indipendentemente dal riferimento alla qualifica contrattuale individuata e il mutamento di mansioni possono essere intesi in senso analogo.
- La fattispecie del trasferimento assume autonoma rilevanza ai fini degli obblighi formativi in senso ampio, in una lettura dell’articolo 37, comma 4, D.Lgs.81/2008 che presupponga una adeguata valutazione dei rischi specifici.
- La necessità di integrare e non ripetere la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa azienda sarà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio -reparto ufficio- al quale è stato trasferito, che ad esempio potrebbe esporre il lavoratore ai rischi sui quali non è stato precedentemente formato, avendo riferimento anche al luogo in cui la nuova mansione viene svolta.
In sintesi qualora il lavoratore, pur mantenendo la stessa qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto solo ad una formazione specifica; nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l’opportunità di programmare eventuali aggiornamenti formativi che tengano conto, in relazione al DVR di eventuali nuovi rischi.
In conclusione, in forza del presupposto logico normativo sopra descritto, a mio parere appare infondata la necessità di sottoporre il lavoratore all’intero ciclo formativo di formazione generale e specifica di cui all’ASR del 21/12/2001 e s.m.i.
Buongiorno Dott. Varesi.
L’accordo Stato Regioni del 2011 quando parla di SETTORE PRODUTTIVO per il riconoscimento della formazione specifica nel caso un lavoratore cambiasse azienda, per settore produttivo si riferisce ai settori A,B,C,D ecc.. o alle singoli voci es. nel settore C abbiamo INDUSTRIE ALIMENTARI, INDUSTRIE DEL TABACCO, METTALLURGIA ecc. ?
Faccio un esempio per essere più chiaro: un lavoratore passa da un’ azienda con ATECO 33- RIPARAZIONE, MANUTEZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE ad un’ azienda con ATECO 25- FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO. Entrambe rientrano nel SETTORE C. La formazione specifica rischio alto può essere riconosciuta nel caso di passaggio da un’azienda all’altra? ( Fermo restando che in ogni caso il datore di lavoro della nuova azienda dovrà assumersi il compito di valutare le eventuali necessità di aggiornare la formazione specifica, sulla base delle pregresse conoscenze acquisite e tenendo conto del quadro di rischio e relative misure di prevenzione presenti nella nuova attività)
Grazie
Le volevo chiedere una su interpretazione in merito all’aggiornamento della formazione specifica per personale che svolge la stessa mansione o qualifica, per farle la domanda le faccio un esempio, secondo lei un lavoratore, supponiamo un cuoco stagionale di una cucina di albergo deve ri aggiornare la formazione specifica alla mansione anche nel caso che abbia già ottenuto attestato di formazione svolto l’anno precedente con la stessa qualifica e mansione (stesso ateco) ma per una datore di lavoro e azienda diversa (altra cucina di albergo) ? Non può essere sufficiente una formazione aggiuntiva svolta dal nuovo datore di lavoro sulle procedure di lavoro nella nuovo luogo di lavoro ed utilizzo di che attrezzature specifiche del nuovo luogo di lavoro (hotel e cucina) ? … lei che ne pensa ?
Stefano, personalmente credo che la sua posizione sia corretta. Pur immaginando che il lavoratore nel corso dell’anno non abbia mai lavorato, la formazione ex art. 37 già svolta e documentata può essere aggiornata con gli istituti della informazione – art. 36 – e dell’aggiornamento -art. 37 comma 4). Vero è che il comma 6 dell’art.37 prevede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi…. Sono curioso di conoscere i motivi della richiesta di nuova formazione, che potrebbero essere fondati ad esempio nel caso il soggetto formatore dell’epoca fosse ritenuto poco affidabile o che il nuovo incarico lavorativo porti con se nuovi e più gravi pericoli. Il lato positivo della vicenda è dato anche dal fatto che in caso di infortunio si riesce a dimostrare che non vi è stata superficialità nell’erogazione della formazione.
Mi faccia sapere
A presto