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Responsabilità dell’Amministratore pro tempore in qualità di Committente dei lavori condominiali

L’Amministratore che affida lavori per conto del Condominio riveste, a tutti gli effetti, la qualifica di Committente ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e, in tale veste, è titolare di una posizione di garanzia.

Ne consegue l’obbligo di verificare preventivamente l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La posizione di garanzia nel diritto penale

In diritto penale, la “posizione di garanzia” indica una situazione in cui un soggetto ha l’obbligo giuridico di agire per impedire il verificarsi di un evento che potrebbe ledere un bene giuridico. 

In pratica, chi ha una posizione di garanzia è tenuto a vigilare e intervenire per evitare che si verifichi un determinato danno o pericolo. 

L’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice

L’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice nel contesto della sicurezza sul lavoro, si riferisce alla sua capacità organizzativa, alla disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature necessarie per eseguire in modo sicuro i lavori oggetto dell’appalto.

Il committente ha l’obbligo di verificare questa idoneità prima dell’affidamento dei lavori. 

Nel caso concreto, l’Amministratore di un condominio è stato chiamato a rispondere per i danni causati da un incendio sviluppatosi durante lavori di manutenzione edile. Le fiamme, inizialmente divampate all’interno di un’unità immobiliare privata, si erano poi propagate anche alle parti comuni dell’edificio.

L’Amministratore, pur essendo a conoscenza del fatto che i lavori prevedevano l’utilizzo di materiali infiammabili, non aveva effettuato alcuna verifica sull’idoneità dell’impresa incaricata, né adottato misure adeguate per prevenire situazioni di rischio.

La sua responsabilità è stata riconosciuta non solo in virtù della qualifica di Committente, ma anche per l’obbligo di cura, manutenzione e conservazione delle parti comuni dell’edificio, stabilito dall’art. 1130 c.c.

In definitiva, l’Amministratore ha l’obbligo di attivarsi in via preventiva per garantire la sicurezza dei lavori affidati, soprattutto quando questi comportano rischi evidenti, come l’utilizzo di materiali pericolosi.

La mancata verifica dell’idoneità dell’impresa esecutrice integra una violazione degli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza, con possibili conseguenze in sede civile e penale.

Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 43500 del 21 settembre 2017 (u. p. 30 giugno 2017

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