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Roma, incidente metro: per il pm “violata norma sicurezza lavoro a tutela dei terzi”

Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi.

In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, con la Sentenza n. 22965 del 03/06/2014.

Per questo motivo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non solo  ha proceduto all’iscrizione sul registro degli indagati del macchinista che alcune settimane fa, alla guida di un treno della metro B di Roma, ha causato lesioni gravi ad una donna di origine bielorussa,  trascinandola per diversi metri e facendole riportare gravi fratture, ma ha disposto una consulenza tecnica per capire se quel treno fosse sottoposto o meno a periodica manutenzione e se avesse il sistema di allarme e sicurezza a norma. 

La regola di condotta, in forza della quale il datore di lavoro deve prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerarsi emanate nell’interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa.

Da ciò consegue che, affinché possa ravvisarsi l’ipotesi di lesioni colpose o omicidio colposo con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra la violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 c.p.

In tale evenienza, quindi, dovrà ravvisarsi l’aggravante di cui all’articolo 589 c.p., com- ma 2, e articolo 590 c.p., comma 3, nonché il requisito della perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590 c.p., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Sezione 4, 6 novembre 2009, Morelli).

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