"Responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza (CSE) per mancata verifica dell'adeguatezza del POS nei cantieri…
Rspp: attenzione alla colpa professionale. Ecco alcune cose importanti da sapere
Mi capita di sovente, nel corso dei numerosi seminari a cui vengo invitato, di ascoltare bravissimi professionisti e consulenti della sicurezza che pur dotati di qualificate competenze tecniche spesso trascurano, nel proprio operato, l’importanza delle norme giuridiche, esponendo sé stessi ed i propri clienti a gravi conseguenze in caso di eventi incidentali.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, disincentivando, se necessario, eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri
Più in generale, con riguardo all’elemento soggettivo del reato, il soggetto al quale sono stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 9 d.lgs. n. 626/1994, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare. Ciò sul presupposto che il sistema prevenzionistico voluto dal legislatore affida alla informazione e alla prevenzione, organizzate in un servizio obbligatorio, un fondamentale compito per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La necessità di competenze specifiche e di requisiti professionali fissata dall’art. 8 bis d. Lgs. n.626/94 per i responsabili e gli addetti al servizio in questione è il miglior riscontro della centralità della prevenzione e della informazione nel sistema di tutela della integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori”.
Concludendo: i compiti richiesti dalla legge al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di sanzioni penali specificamente previste dalla legge a suo carico, sono assoggettati a responsabilità penale derivante dall’obbligo giuridico di lavorare con il datore di lavoro individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, concorrendo la colpa professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione con quella dell’imprenditore in relazione agli eventi dannosi derivanti da suoi suggerimenti errati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio.
Da “Le responsabilità penali e professionali de l’Rspp per errata valutazione dei rischi – Paolo Varesi – Abstract 2017
Info: paolo.varesi@aifesformazione.it oppure paolo.varesi@gmail.com