Skip to content

Valutazione dei rischi nello Smart Working

Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.

A tal fine consegna con cadenza annuale una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità lavorativa.

Il lavoratore e tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione,  all’esterno dei locali aziendali.

In questi due capoversi sono sintetizzati i contenuti dell’art.22 della legge 81 del maggio 2017 con la quale il legislatore ha introdotto una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, ( cd. lavoro agile) eseguibile in parte all’interno ed in parte all’esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa e con l’utilizzo di strumenti tecnologici.

Su questa nuova modalità di lavoro subordinato si parla molto solo degli aspetti giuslavoristici senza affrontare adeguatamente il tema della sicurezza sul lavoro o quanto meno sottovalutandone gli effetti che si produrranno.

Sotto questo aspetto la legge è minimalista in quanto, come appena detto, dedica solo due articoli al tema delle sicurezza inducendo a pensare che nei confronti del lavoratore agile non si applichi la disciplina della valutazione dei rischi del D.Lgs. 81/2008.

Questo non è assolutamente vero e chi dovesse dimenticare di introdurre la nuova modalità lavorativa  nella matrice della valutazione rischi, in caso di infortunio del lavoratore andrebbe a  sicura condanna .

Inserire la nuova modalità lavorativa nella matrice della valutazione dei rischi significa innanzitutto che individuare il gruppo omogeneo dei  “lavoratori agili”.

Domanda: quali sono le misure di prevenzione e protezione da adottare? Sicuramente l’informativa prevista dall’art.22 della Legge 81/2017. Ok ma la valutazione dei rischi come deve essere fatta?

Devo fare una valutazione dei rischi tipologica ( per categoria di rischi )  oppure, come giurisprudenza impone, di tipo analitica, ovvero valutare i rischi connessi allo specifico luogo dove il lavoratore liberamente intende eseguire la prestazione?

Se varrà, come credo questa seconda ipotesi, la gestione della valutazione dei rischi dei “lavoratori agili”  creerà non pochi problemi a datori di lavoro ed Rspp, che saranno tentati di non consentire al lavoratore di godere della nuova modalità lavorativa, salvo attenta redazione  dell’accordo previsto dall’art.18, di cui parlerò nel prossimo post.

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Torna su
Cerca