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Valutazione rischi, compito specifico del datore di lavoro

La valutazione di tutti i rischi è compito specifico del datore di lavoro e, in quanto tale,  insuscettibile di formare oggetto di delega, per espressa previsione di legge

il documento deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti rischi per la sicurezza e la salute, durante l’attività lavorativa con la conseguenza che per garantire un’adeguata valutazione di ogni rischio non è sufficiente una relazione del tutto generica ma è invece necessaria una valutazione che, seppur sinteticamente, prenda in considerazione in maniera specifica ogni potenziale rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Solo in questo modo infatti è possibile apprestare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire pienamente la sicurezza.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare ed individuare con il massimo grado di specificità secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e all’esito deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione del rischio previsto dall’articolo 28 del D.lgs. 9 aprile del 2008, n.81, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
Corte di Cassazione Sez.4 numero 29731/2017

 

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