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Valutazione dei rischi e principio di precauzione
La valutazione dei rischi deve riguardare anche l’esposizione a pericoli non visibili, derivanti da modelli di organizzazione del lavoro diversi da quelli tradizionali, da fattori sociali o dall’uso nuove tecnologie per le quali ancora non è stata varata alcuna norma tecnica di riferimento, in virtù del cosiddetto principio di precauzione.
Immaginiamo a titolo di esempio di dover valutare i possibili rischi derivanti dall’uso di cellulari o telefoni cordless anche a seguito di recenti sentenze che hanno riconosciuto il nesso di causalità tra l’uso di questi strumenti emittenti onde elettromagnetiche e alcune patologie dell’orecchio o del cranio.
La domanda che ci poniamo è la seguente: esiste una norma tecnica, un parametro di riferimento che ci consenta di effettuare, con ragionevole certezza, la valutazione del rischio di contrarre una patologia lavoro correlata? La risposta è no!
In mancanza di parametri o norme tecniche di riferimento, devo comunque effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo di nuove tecnologie o da modelli di organizzazione del lavoro diversi da quelli tradizionali, o da fattori sociali in grado di condizionare la prestazione lavorativa? La risposta è si!
In questi casi, operare sempre e comunque la valutazione dei rischi ispirandosi al cosiddetto “principio di precauzione” , molto noto nel diritto penale, può salvarci da sicura condanna nel caso venga dimostrato il nesso di causalità tra la patologia eventualmente contratta dal lavoratore e l’attività svolta nel luogo di lavoro ove abbiamo eseguito la valutazione dei rischi.
Seppur soggetto a numerose definizioni, possiamo provare a sintetizzare il principio di precauzione in questo modo: qualora una valutazione scientifica evidenzi la presenza di rischi connessi allo svolgimento di certe attività, anche se, vista l’insufficienza o la contraddittorietà dei dati scientifici a disposizione, gli stessi non possono essere interamente dimostrati, né può essere precisata con esattezza la loro portata, il principio di precauzione impone nondimeno di adottare tutte le misure necessarie per azzerare o contenere la minaccia in questione, giungendo, se necessario, all’astensione dallo svolgimento dell’attività rischiosa. Specie nel caso in cui il rischio sia relativo a beni di rilevanza primaria, quali l’ambiente o la salute umana, l’assenza di certezza scientifica non può costituire un pretesto per la mancata o la tardiva adozione delle misure adeguate al contenimento del rischio.
Ottimo ed esaustivo chiarimento.