"Responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza (CSE) per mancata verifica dell'adeguatezza del POS nei cantieri…
Formatori e Consulenti per la sicurezza: attenzione agli organismi paritetici
Gli organismi paritetici e gli enti bilaterali sono i principali nemici dei formatori.
Queste associazioni sono spesso utilizzate per aggirare la normativa in materia di formazione dei lavoratori, in barba ai principi che ne regolano l’attività con gravi conseguenze per la tenuta del processo formativo.
I formatori, i consulenti per la sicurezza e quanti sono chiamati a garantire la conformità alla legge del processo formativo dei lavoratori e dei loro rappresentanti devono fare molta attenzione, poiché c’è un nemico in più da cui guardarsi, che sta minando la loro credibilità e la loro serenità.
Paolo, perché li definisci nemici dei formatori? Io ne utilizzo uno che costa poco, opera in tutti i settori, ha una dimensione nazionale e soprattutto è molto “pratico”.
Quante volte sento ripetere questa frase in risposta alle mie raccomandazioni di massima prudenza sulla scelta del soggetto formatore, per poi vedere “bravi” colleghi disperati correre ai ripari per il danno causato al committente.
Gli enti bilaterali prima ed ora gli organismi paritetici, si sono introdotti via via nel mercato della formazione dei lavoratori, superando la naturale funzione loro assegnata, spesso inducendo in errore quanti in buona fede o per superficialità professionale, li utilizzano in qualità di soggetti formatori, senza verificarne preliminarmente il possesso dei requisiti minimi richiesti dalla legge.
Circostanza che, se può essere perdonata ad un datore di lavoro, per mancanza di competenze specifiche, di certo rappresenta una grave mancanza per un formatore o per un consulente professionista.
La normativa e i più recenti ASR in materia di formazione attribuiscono agli organismi paritetici un ruolo molto importante in termini di collaborazione nella formazione, programmazione di attività formative, elaborazione e raccolta di buone prassi e di sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro. ( d.lgs. 9 aprile 2008, n.81) all’art. 2 lettera ee)
Gli stessi Accordi però ne qualificano i requisiti minimi posseduti affinché possano essere utilizzati quali soggetti formatori di derivazione sindacale.
La realtà ci restituisce una miriade di soggetti, spesso dai nomi suggestivi e dalle competenze generali, completamente privi dei principali requisiti richiesti:
- essere costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- operare nell’ambito del settore ove sono costituiti
- essere espressione della contrattualistica applicata in azienda
Sul tema è intervenuto anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
In mancanza di un sistema ufficiale di rilevamento della consistenza associativa delle organizzazioni sindacali e datoriali, diventa difficile per chiunque poter accertare il grado di rappresentatività delle parti costituenti dell’organismo paritetico.
Spesso però ci trovano di fronte a soggetti frutto della fantasia dei costituenti che non è difficile smascherare utilizzando la normale diligenza del buon padre di famiglia e ancor più facilmente utilizzando le competenze richieste ad un professionista della formazione.
Chi paga il conto di tutto questo?
- I lavoratori che ottengono una formazione di scarsa qualità;
- i datori di lavoro , sanzionati dagli organismi di vigilanza per formazione non conforme;
- I formatori ed i consulenti per la sicurezza , chiamati in causa dai committenti e costretti a risarcire il danno procurato, salvo vedersi coinvolti, in caso di infortuni, in lunghi e costosi processi penali, spesso seguiti da condanna .
Cosa fare allora per difendersi?
Intanto, visti i tempi che corrono, non è più possibile che formatori e consulenti in materia di sicurezza sul lavoro, siano completamente digiuni delle dinamiche sindacali e dei sistemi di relazioni industriali, visto il ruolo attribuito ai sindacati dal legislatore in materia di formazione.
A mero titolo di esempio ricordo che, per la formazione degli Rls il contratto collettivo applicato in azienda ha il potere di derogare alle modalità operative previste in sede di ASR.
Inoltre, da tempo suggerisco ai tanti bravi colleghi che mi chiedono informazioni, di utilizzare lo strumento della dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, accompagnato da copia del documento di identità del legale rappresentante. ( Ve ne allego un modello che può essere integrato e modificato a proprio piacimento)
Sicuramente non è la panacea di tutti i mali che affliggono l’organizzazione della formazione ma rappresenta un valido strumento di dissuasione e può essere utilizzato per avviare a nostra volta un’azione giudiziaria nei confronti di chi ci ha ingannato, soprattutto in considerazione degli effetti giuridici che produce ai danni di chi dichiara il falso.
[…] tre domande più ricorrenti che mi vengono poste da tanti colleghi a cui non è chiaro il ruolo degli organismi paritetici nella formazione dei […]
[…] Come abbiamo già visto nel novero dei soggetti formatori extra istituzionali, il legislatore ha inserito i sindacati – datoriali e dei lavoratori – e gli organismi da essi costituiti nell’ambito della contrattualistica di settore – enti bilaterali e organismi paritetici , di cui abbiamo già ampiamente parlato nel Formatori e consulenti per la sicurezza: attenzione agli organismi paritetici […]
Salve
Un mio amico possiede attestato RSPP datore di lavoro rilasciato da ente paritetico EUFORM. Mi chiedevo come poter verificare la bontà della formazione fatta, tenendo conto che non riesco a contattare l’Ente.
Come faccio a verificare se l’Ente abbia i requisiti necessari??
Contatti
Chiamaci al +39 06 81156511
Dove siamo: Via Ludovisi 35, 00187 ROMA RM, ITALY
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https://www.euform-italia.it/servizi-ai-professionisti
Gaetano, come hai potuto leggere nel mio post, ai fini della formazione ex D.Lgs. 81/2008 ed ASR, sono soggetti formatori di derivazione sindacale solo le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle medesime organizzazioni nell’ambito della propria contrattualistica nazionale.
A prima vista questo ente appare costituito da associazioni che non conosco e di cui non ho trovato traccia sul web.
A fronte di una previsione nazionale degli enti, dichiara un’insolita dimensione europea.
Sul sito del Cnel non ho trovato traccia di alcun Ccnl che potesse giustificare la nascita di ente bilaterale ed infatti l’apposita sezione presente in home risulta vuota.
Per chi non è addetto ai lavori è molto difficile orientarsi in questo mercato.
Io consiglio di ripetere il corso evitando contestazioni di carattere penale in caso di accertamento ispettivo o peggio ancora dell’AG
Se ha bisogno scrivimi via mail paolo.varesi@mail.com