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Rspp: sempre responsabile per errata valutazione del rischio

La figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nel corso degli ultimi 10 anni,  si è evoluta da mero consulente del datore di lavoro a vero e proprio professionista della valutazione dei rischi.

Malgrado ciò, moltissimi Rspp sottovalutano la portata del proprio ruolo accettando incarichi per i quali non sono adeguati oppure effettuando valutazioni dei rischi sommarie e non realmente rispondenti ai pericoli presenti negli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni effettuate.

L’osservazione dei lavoratori, mentre operano nell’ambiente oggetto di valutazione, è pratica rara da parte degli Rspp, che per questi motivi omettono di individuare tutti i rischi presenti nell’ambiente e di segnalare al datore di lavoro le necessarie misure di prevenzione e protezione .

Nell’esercizio dei propri compiti, l’Rspp risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, ogni qual volta l’infortunio accaduto, possa essere oggettivamente ricondotto ad una situazione di pericolo che egli aveva l’obbligo di riconoscere e segnalare al datore di lavoro.

La Cassazione ha più volte ribadito che l’Rspp risponde degli eventi dannosi derivanti dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza delle leggi o delle discipline, che abbiano indotto il datore di lavoro ad omettere l’adozione di misure prevenzionali doverose.

Tale principio si fonda sul presupposto che il Responsabile, pur svolgendo un ruolo di consulenza ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli.

Egli deve, all’occorrenza, disincentivare eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza del lavoratore, con la conseguenza che, in relazione al proprio compito, può essere chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri.

Tanto è stato recentemente confermato dalla Cassazione penale – Sezione 4  – sentenza 18 marzo 2019 n. 11708 che ha sposato la motivazione con la quale il Tribunale di Teramo ha condannato un Rspp per il reato di lesioni personali colpose per violazione dell’art. 71, commi 1 e 3 del d.lgs. 81/2008.

Nella circostanza l’Rspp aveva sottovalutato il rischi riconducibile all’utilizzo di un carrello elevatore inadeguato per la movimentazione di travi aventi lunghezza eccessiva rispetto la larghezza della forca di sollevamento utilizzata.

Al Responsabile è stato rimproverato di non aver adeguatamente indicato al datore di lavoro le specifiche misure di prevenzione da adottare in relazione alla lavorazione da effettuare, stante la palese inadeguatezza del macchinario utilizzato

Questo articolo ha 2 commenti

  1. Ringrazio i colleghi per i commenti su Linkedin al mio post.

    Credo che siano proprio i commenti a dare senso alle cose che pensiamo e scriviamo in questa piattaforma social.

    Il tema da me riproposto è ormai arcinoto agli addetti ai lavori ,anche se spesso sottovalutato.
    Il recente pronunciamento della Suprema Corte non ha fatto altro che ribadire lo stato dei fatti.
    Nell’esercizio dei propri compiti, l’Rspp risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, ogni qual volta l’infortunio accaduto, possa essere oggettivamente ricondotto ad una situazione di pericolo che egli aveva l’obbligo di riconoscere e segnalare al datore di lavoro.

    Cosa vuol dire?

    Significa che il rapporto di natura contrattuale che ci lega al datore di lavoro non si esaurisce nell’ambito privatistico delle parti ma si estende all’ambito pubblicistico del diritto penale, ogni volta che gli effetti della nostra azione/omissione hanno rilevanza nei confronti dei terzi ( infortunio di un lavoratore).
    Nel caso di specie la Cassazione cosa ha ribadito?
    Il responsabile del servizio di prevenzione protezione, pur svolgendo un ruolo di consulenza ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli.
    In caso avverso egli risponde a titolo di colpa, unitamente al datore di lavoro
    dei reati contestati ( di norma 589 e 590 c.p) , in forza della previsione di cui all’art.41, comma 2, c.p.
    Sono argomenti che possono risultare ostici e pertanto ho semplificato il concetto anche se riguardo il tema dei reati omissivi impropri vi segnalo un interessante link (1) che approfondisce il tema della “posizione di garanzia nei reati omissivi”
    Nicola Simionato nel suo commento esprime i propri dubbi ed afferma che la posizione di garanzia del datore di lavoro, in quanto unico garante della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a suo parere, assorbe ogni altra posizione presente, dimenticando il principio ex art. 110 c.p. del concorso eventuale di persone nel reato (2) ovvero quando più persone concorrono nel reato.

    Egli inoltre confonde la responsabilità – in solitaria – del datore di lavoro per mancata valutazione di tutti i rischi ex art.55 comma 3, in relazione all’ art. 17, comma 1, lett.a – d.lgs. 81/2008, con quella in concorso con l’Rspp in caso di errata e/o parziale valutazione.
    A tal riguardo, il Tribunale di Teramo ha rimproverato all’Rspp di non aver adeguatamente indicato al datore di lavoro le specifiche misure di prevenzione da adottare in relazione alla lavorazione da effettuare, stante la palese inadeguatezza del macchinario utilizzato
    Questa sentenza e quelle riportate nei link inseriti nel post rispondono anche alla alla richiesta di Nicola di indicare qualche caso di condanna in giudicato patita da Rspp per errata valutazione dei rischi.

    Infine, capita, ma è normale, che i commenti introducano altri elementi di riflessione come nel caso del commento di Paolo Alemani che richiama il tema della giusta retribuzione del professionista.
    Sono d’accordo.
    Attento però a non confondere il compito del Rspp con quello del preposto. Mentre il primo osserva le lavorazioni solo per per valutarne gli effetti in termini di rischio è il secondo che vigila sul quotidiano, correggendo i comportamenti degli operatori.

    Credo di aver detto tutto.

    Grazie per la bella discussione

    (1) https://www.diritto.it/la-posizione-di-garanzia-nei-reati-omissivi-impropri-teorie-a-confronto/

    (2) https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2015/04/14/concorso-eventuale-di-persone-nel-reato

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