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Sicurezza a scuola e responsabilità per infortunio dello studente

La sicurezza a scuola è garantita dal dirigente scolastico e dal servizio di prevenzione e protezione.

Gli addetti al servizio scolastico, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono “portatori di garanzia” nei confronti dei soggetti affidati alla scuola.

Tale obbligo si caratterizza, in generale, nel dovere di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a se medesimi o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio e a situazioni di pericolo. (Cassazione penale, sez.4 , n.17574 del 23/2/2010)

In virtù di questo principio, sono stati condannati per lesioni colpose aggravate, con violazione delle disciplina antinfortunistica, il dirigente scolastico e il responsabile del servizio di prevenzione protezione di un istituto scolastico.

Nei fatti, uno studente che aveva terminato l’ultimo anno del liceo classico, sostenendo pochi giorni prima dell’esame, si era recato scuola per assistere all’esame dei compagni.

L’esame si teneva in un’aula al secondo piano dell’edificio, dove si accedeva da un corridoio quadrangolare che delimitava, all’interno, un solaio- lucernaio sul quale si aprivano dei cupolini, la cui finalità era fare entrare luce al piano sottostante, adibito ad attività scolastiche. 

I cupolini erano costruiti in materiale plastico (plexiglass) sottile pochi millimetri e non in grado di sostenere pesi per pochi chilogrammi, né urti e non erano protetti da grate o da altri sistemi. 

L’unico accesso al solaio-lucernaio era costituito da una porta-finestra con telaio in alluminio che si apriva nel corridoio percorribile a chi si trovasse nella scuola, porta-finestra che era antistante proprio l’aula nella quale quel giorno si sostenevano le prove di maturità. 

Dall’istruttoria testimoniale è emerso che la porta in questione normalmente era chiusa con un lucchetto di piccole dimensioni, che serrava due perni con dadi, e che le chiavi del lucchettino erano in una bacheca a disposizione di tutti i collaboratori scolastici.

Quel giorno, come era accaduto anche in altre occasioni in cui era molto caldo, per fare passare aria nel corridoio la porta in alluminio veniva aperta dalla bidella.

Lo studente, mentre camminava, inciampava nella battuta a terra della porta in alluminio cadendo in avanti, sfondando con il suo peso il fragile cupolino che era posto a soli settanta centimetri dalla base della porta e precipitando al piano di sotto per più di sette metri.

Nella caduta riportava gravi lesioni, plurime fratture, sfregio permanente del viso ed indebolimento permanente della teca cranica.

E’ utile ricordare come, “nelle pubbliche amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente, quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa”, così Sez. 4, n. 34804 del 02/07/2010.

Mentre, nelle istituzioni scolastiche, il soggetto destinatario dell’obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione. (Sez. 3, n. 23012 del 17/05/2001, Altamore G., Rv. 218940),

Per cui gli imputati sono stati ritenuti responsabili dell’infortunio, per colpa, sia generica che specifica sotto vari profili ed in particolare:

  • Per aver omesso di valutare il rischio caduta dall’alto nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi della scuola, in relazione alla possibilità di accesso dal corridoio  al lastrico solare e ai lucernai in questione.
  • Per aver omesso di interdire in maniera idonea l’accesso al predetto lastrico solare ovvero aver omesso di segnalare on maniera adeguata la situazione di pericolo .
  • Per avere omesso di informare specificamente e di addestrare i collaboratori scolastici ed i lavoratori della scuola con riguardo alle modalità di apertura e di chiusura del lastrico e per avere omesso di disciplinare adeguatamente la gestione delle chiavi di chiusura della porta finestra che dava accesso al lastrico;
  • Per avere omesso di segnalare il pericolo di caduta dall’alto attraverso i fragili cupolini ed anche per avere omesso di richiedere interventi di manutenzione idonei a migliorare la situazione della sicurezza quanto, appunto, al rischio di caduta dall’alto.

La sentenza ci ricorda come nell’esercizio dei propri compiti, l’Rspp risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, ogni qual volta l’infortunio accaduto, possa essere oggettivamente ricondotto ad una situazione di pericolo che egli aveva l’obbligo di riconoscere e segnalare al datore di lavoro.

Nel caso di specie, l’Rspp era un qualificato professionista esterno all’istituto, iscritto all’albo degli ingegneri. Spesse volte accettiamo incarichi che non siamo in grado di eseguire con attenzione esponendo noi stessi e gli altri a gravi conseguenze

A riguardo:

*Rspp: sempre responsabile per errata valutazione del rischio

*obblighi e responsabilità del dirigente scolastico

*il dirigente scolastico datore di lavoro

*Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola

*Registro nazionale scuola lavoro

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