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Cantieri Edili, quale documento per la sicurezza?
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Cantieri Edili, quale documento per la sicurezza?
Nei cantieri edili sono le modalità di esecuzione e la dimensione delle lavorazioni che disciplinano l’organizzazione della sicurezza
Cosa intendiamo per cantieri edili?
Ai fini della corretta interpretazione del testo unico di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 ) le definizioni rivestono una importanza fondamentale.
Per cui, quando parliamo di “cantiere edile” ovvero di “cantiere temporaneo o mobile” dobbiamo obbligatoriamente fare riferimento alla definizione prevista all’art. 89 comma 1, lett.a):
“… qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X.“
Si tratta di una definizione che qualifica un preciso scenario lavorativo e che prelude ad una specifica organizzazione della prevenzione, sia nel caso sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; sia che la dimensione delle lavorazioni richieda la notifica preliminare; sia che operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti.
In caso di lavori edili o di ingegneria civile l’organizzazione della sicurezza è disciplinata dalle norme contenute nel Titolo IV.
Al di fuori di questa organizzazione del lavoro, il termine cantiere mantiene la propria definizione ma per l’organizzazione della sicurezza rimanda alle definizioni del Titolo I e a quel modello di organizzazione della sicurezza.
Nello scenario lavorativo disciplinato dal titolo IV l’obbligo di valutare tutti rischi è in capo al Committente che si avvarrà, per la redazione del piano di coordinamento e sicurezza, del Coordinatore per la sicurezza (CSP).
Si tratta di una scelta organizzativa dettata dalla complessità dell’opera o dalla libertà organizzativa del Committente che, anche in caso di lavorazioni di semplice esecuzione, può decidere di affidare i lavori a più imprese esecutrici.
Saranno i datori di lavoro, titolari delle imprese esecutrici, che dovranno adattarsi alle scelte organizzative del Committente e di conseguenza alle prescrizioni contenute del PSC, redigendo un proprio documento della sicurezza (POS) con il quale indicheranno le misure di prevenzione e protezione a cui si ispirerà la propria attività in cantiere.
Invece nel caso di realizzazione di lavori edili in un cantiere in cui operi un’unica impresa?
” I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti….(….) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h).».
Non solo :
- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII
- predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)
Ricordiamo che alla luce delle norme richiamate – art. 96 – il POS deve essere redatto in tutti i cantieri edili o di genio civile, indipendentemente dal fatto che sia stato designato il coordinatore e che di conseguenza sia presente o meno il PSC.
Concludendo:
E’ lo scenario lavorativo a condizionare l’organizzazione della sicurezza e le procedure documentali a carico dei soggetti interessati.
Vedi anche Notifica preliminare quando nominare il Coordinatore?
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