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La responsabilità contrattuale del formatore per la sicurezza

Con l’accettazione del mandato da parte del datore di lavoro, il docente formatore, assume l’obbligo di eseguire esattamente la prestazione dovuta, mantenendo un adeguato comportamento professionale, pena il risarcimento del danno causato

Il docente formatore, in quanto in possesso dei requisiti di qualificazione, previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013, nell’esecuzione della prestazione oggetto del vincolo non dovrà limitarsi ad utilizzare la diligenza media, ( cd. del buon padre di famiglia).

Egli è chiamato ad avere un comportamento professionale ed una diligenza ben superiore rispetto a quella richiesta nei rapporti obbligatori ordinari, in maniera tale da non incorrere in responsabilità contrattuale. 

Se invece, il formatore avrà un comportamento negligente sarà sicuramente colpevole dell’eventuale inadempimento, inesatto adempimento o adempimento tardivo e dovrà risarcire i danni causati alla parte attiva.

In materia di responsabilità contrattuale attribuibile al docente formatore possiamo osservare che è in capo al soggetto debitore l’obbligo di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un’obbligazione.

Circostanza questa sempre più frequente allorquando, a seguito di accertamento ispettivo, si evidenzi un deficit organizzativo tale da inficiare la validità del processo formativo e determinare emissione di sanzioni a carico del datore di lavoro con  conseguente richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile del progetto formativo, del formatore e di quanti hanno attivamente operato nell’esecuzione del mandato.

Infatti, ove nell’esecuzione della prestazione il soggetto si serva di ausiliari (di soggetti cioè che adempiono a suo nome e nel suo interesse), l’obbligato sarà responsabile anche degli eventuali atti illeciti, dolosi o colposi, commessi da questi (art. 1228 c.c.).

Questa responsabilità trova giustificazione nel principio in forza del quale l’allargamento della sfera giuridica e degli interessi del debitore o di un soggetto in genere non può essere pregiudizievole nei confronti dei terzi.

La formazione dei lavoratori resta uno dei principali pilastri del moderno sistema di prevenzione e protezione e per questo motivo osservato e verificato con particolare severità da parte degli organi di vigilanza.

Nel corso degli ultimi dieci anni, in materia di formazione per la sicurezza, sono stati emanati una serie di provvedimenti che hanno definito la durata, i contenuti e le modalità organizzative della formazione così come principalmente previsto dall’art.37 comma 2.

Essi inoltre hanno qualificato le figure dei soggetti chiamati a garantire il rispetto del precetto normativo, finanche in relazione ai richiesti principi di sufficienza ed adeguatezza della formazione.

Se il datore di lavoro resta comunque il titolare dell’obbligo giuridico , i soggetti cui egli si affida per la corretta organizzazione ed esecuzione dell’attività formativa  ( formatore, responsabile del progetto formativo o più in generale il soggetto formatore ) con l’accettazione del mandato assumono precise responsabilità giuridiche, anche di carattere penale.

Attenzione quindi ad adempiere correttamente all’organizzazione del processo formativo,  ricordando che per ciascun corso si dovrà:

Indicare un responsabile del progetto formativo che potrà essere anche il docente stesso

Indicare il nominativo o i nominativi dei docenti, che dovranno tutti essere in possesso dei previsti requisiti di qualificazione;

Verificare la coerenza del programma formativo con gli obiettivi del corso;

Verificare il rispetto del numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 35 unità;

Predisporre il registro di presenza dei partecipanti;

Verificare l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;

Declinare i contenuti del percorso formativo tenendo presenti le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;

Verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare da parte di lavoratori stranieri affinché sia garantita la comprensione dei contenuti del corso di formazione 


Chi fosse interessato ad approfondire l’argomento attraverso la partecipazione a Webinar, mi può contattare a paolo.varesi@gmail.com – I webinar sono gratuiti in quanto promossi da Aifes – Associazione Italiana Formatori ed esperti in Sicurezza – ed utili ai fini del riconoscimeto delle ore di aggiornamento

Questo articolo ha 6 commenti

  1. Grazie Paolo,
    articoli sempre molto chiari, essenziali e molto pratici;
    esattamente ciò che occorre sul “campo”.

    un Saluto
    Efisiangelo Curreli

  2. riepilogo molto interessante degli argomenti trattati nel webinar specifico.
    ottimo lavoro.
    grazie Paolo

  3. OTTIMO ARTICOLO, IMPORTANTE PER CAPIRE LE EFFETTIVE RESPONSABILITA’ DI NOI FORMATORI, GRAZIE DI CUORE, ATTILIO

    1. GRAZIE CHIARISSIMO PAOLO
      TUTTO CIO’ SERVE PER RICORDARE LE RESPONSABILITA’ A QUELLI CHE SANNO E ANCOR PIU’ PER FARLE CONOSCERE A CHI NON SA O NON VUOL SAPERE.
      SALUTI CARMINE

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