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Rspp, Addetti e Coordinatori: le Regioni chiedono un cambiamento

Le Regioni sostengono che le figure di Rspp, Addetti e Coordinatori non siano riconducibili a specifiche professioni ma afferiscono a professionalità differenti che acquisiscono l’abilitazione a ricoprire tale ruolo, in virtù della proficua frequenza a specifici corsi di formazione.

Con questa motivazione, propongono il superamento dell’attuale sistema di valutazione imponendo “una commissione esaminatrice partecipata da uno o più rappresentati istituzionali a garanzia dell’oggettività, trasparenza ed imparzialità della valutazione.”

Si dice che i cambiamenti portino con se anche cose positive e che spesso i cambiamenti che temiamo sono quelli che ci riservano maggiori emozioni e soddisfazioni.

Voglio affrontare con questo stato d’animo la proposta avanzata nelle settimane scorse dalle Regioni, con la quale si chiede di riformare il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza.

Ho già parlato in un precedente post della proposta, anticipando anche le critiche mosse all’attuale sistema dei soggetti formatori, manifestando però qualche perplessità riguardo una possibile “istituzionalizzazione” del mercato della formazione.

Pur consapevole dei limiti dell’attuale sistema e del bailamme dei soggetti formatori, ritengo eccessiva, ed un po’ strumentale, la proposta di buttare alle ortiche anche quanto di buono si sia fatto in questi anni.

Oggi vi parlerò di un altro cambiamento:  la richiesta  di riforma dei percorsi formativi degli A/Rspp e dei Coordinatori per la sicurezza

La proposta dedica un apposito titolo a questo argomento.

In particolare, le Regioni sottolineano come “ad oggi tali figure non siano riconducibili a specifiche professioni ma afferiscano a professionalità differenti che acquisiscono l’abilitazione a ricoprire tale ruolo, in virtù della proficua frequenza a specifici corsi di formazione.”

Per quanto riguarda gli A/Rspp, l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, – Allegato A – disciplina in modo molto dettagliato i requisiti: il titolo di studio minimo e l’obbligo di frequenza di specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo e relativi alle attività lavorative .

Il titolo di studio, finanche il più afferente, di per se non esonera dalla frequenza di uno più percorsi formativi. Così che, l’elenco delle classi di laurea di cui all’Allegato I ( tutt’altro che generiche) non sollevano gli aspiranti  Rspp dalla frequenza di adeguati corsi di formazione e da una severa procedura di aggiornamento.

Non è da meno l’Allegato XIV del d.lgs. 81/2008, anzi!

Sembra però che tutto ciò non sia sufficiente a definire professionale il percorso formativo per A\Rspp e Coordinatori per la sicurezza.

Infatti, le regioni propongono di “superare l’attuale sistema abilitativo, indicato dall’art.32 d.lgs. 81/2008 e dall’allegato XIV del medesimo decreto prevedendo che la verifica delle competenze venga effettuata alla presenza di una commissione esaminatrice partecipata da uno o più rappresentati istituzionali a garanzia dell’oggettività, trasparenza ed imparzialità della valutazione.”

A quanto pare non è il titolo di studio, non il percorso formativo, non l’esperienza sul campo o l’appartenenza ad un Ordine professionale  a fare di un A/Rspp o meglio ancora un Coordinatore, un professionista serio e preparato, ma semplicemente le modalità con le quali vengono verificate le competenze al termine del percorso formativo residuale, a cui il candidato si deve sottoporre.

La proposta infatti recita: 

“I corsi potranno essere erogati SOLO da:

  1. I soggetti accreditati/autorizzati dalle Regioni e dalle province autonome
  1. I soggetti pubblici operanti nel sistema dell’istruzione o della salute sicurezza sul lavoro facenti capo ad esempio il Miur, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , all’Inail, l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti da parte dell’Amministrazione che ha autorizzato/approvato il corso, che riporterà le indicazioni necessarie sul luogo e il periodo di svolgimento e sulle modalità formative utilizzate.”

La proposta delle Regioni si fonda sul presupposto che non essendo possibile verificare ( per i limiti degli stessi organi di vigilanza)  i requisiti e le capacita organizzative e la serietà dei soggetti formatori “extra istituzionali” i percorsi formativi sono adeguati alle previsioni normative.

Sicuramente una forzatura ma che rende l’idea di quanto male stiano facendo certe strutture formative improvvisate e soprattutto la leggerezza di tanti consulenti che valutano la qualità del servizio in relazione al prezzo richiesto e non alla capacità tecnico organizzativa e ai requisiti del soggetto formatore .

Una leggerezza che se può essere perdonata al datore lavoro, certo non qualifica in termini positivi la serietà di molti colleghi

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