Quando si parla di infortuni sul lavoro, una delle domande più frequenti (e più delicate) è…

Accordo Stato-Regioni 2025: come cambia la formazione sulla sicurezza
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Accordo Stato-Regioni 2025: come cambia la formazione sulla sicurezza
Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 si apre una nuova fase per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di una vera riforma del sistema formativo, che punta su qualità, verifica dell’efficacia e uso consapevole delle tecnologie digitali.
L’Inail, con un recente fact sheet, ha chiarito i principali contenuti metodologici dell’Accordo, fornendo indicazioni operative molto utili soprattutto per i soggetti formatori.
Un unico quadro normativo (finalmente)
La prima grande novità è l’abrogazione di tutti i precedenti Accordi in materia di formazione. Fine della frammentazione: oggi esiste un solo testo di riferimento, valido su tutto il territorio nazionale, che definisce durata, contenuti minimi, periodicità e modalità dei percorsi formativi.
Nuovi obblighi formativi
L’Accordo introduce:
- un corso specifico per i datori di lavoro, in attuazione degli obblighi previsti dalla legge 215/2021;
- un corso dedicato agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in coerenza con il DPR 177/2011.
Un segnale chiaro: la formazione non è più “uguale per tutti”, ma sempre più mirata ai ruoli e ai contesti reali di lavoro.
Verifica dell’apprendimento ed efficacia reale
Altro passaggio chiave è il rafforzamento delle verifiche obbligatorie di apprendimento, previste per tutti i corsi, compresi gli aggiornamenti. Test, colloqui e simulazioni non sono più opzionali e devono rispettare soglie minime di superamento.
Ma la vera svolta è la valutazione dell’efficacia della formazione sul lavoro. Non basta sapere: bisogna dimostrare di applicare.
Il datore di lavoro è chiamato a verificare se le competenze acquisite vengono effettivamente utilizzate, attraverso:
- analisi degli infortuni e dei mancati infortuni;
- questionari ai lavoratori;
- check list di osservazione operativa.
Più responsabilità per i soggetti formatori
L’Accordo assegna un ruolo centrale ai soggetti formatori, che devono:
- redigere un progetto formativo strutturato;
- rispettare limiti precisi (max 30 partecipanti, rapporto docente/discente 1:6 nelle attività pratiche);
- garantire almeno il 90% di frequenza;
- conservare il fascicolo del corso per 10 anni.
Inoltre, viene introdotta una classificazione dei soggetti formatori (istituzionali, accreditati, altri soggetti), per assicurare standard omogenei di qualità.
Formazione e qualità: entra il ciclo PDCA
La progettazione formativa deve seguire un approccio per processi, basato sul ciclo di Deming (Plan-Do-Check-Act):
- analisi dei fabbisogni e del contesto;
- progettazione;
- erogazione;
- monitoraggio e valutazione;
- riesame e miglioramento.
Un’impostazione molto vicina ai sistemi di gestione, che avvicina sempre più la formazione alla logica dell’efficacia organizzativa.
Tecnologie digitali: opportunità (non scorciatoie)
Grande attenzione è dedicata alle tecnologie digitali:
- e-learning asincrono;
- videoconferenza sincrona (VCS), ora regolamentata in modo chiaro;
- realtà virtuale, aumentata e mista;
- simulatori;
- serious game e gamification.
L’Accordo chiarisce però un punto fondamentale: le tecnologie non sostituiscono l’addestramento pratico obbligatorio, ma possono rafforzare l’apprendimento, soprattutto in contesti complessi o ad alto rischio.
Accanto ai vantaggi (coinvolgimento, sicurezza, personalizzazione), vengono evidenziate anche le criticità: costi, competenze necessarie, rischi di “effetto wow” senza contenuto, temi etici e gestione dei dati.
In conclusione
L’Accordo Stato-Regioni 2025 segna un cambio di paradigma:
meno burocrazia formale e più attenzione alla qualità, all’efficacia e ai comportamenti reali sul lavoro.
Per consulenti, formatori e datori di lavoro è il momento di ripensare seriamente come si fa formazione sulla sicurezza, non solo quanta se ne fa.
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