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Accordo Stato-Regioni 2025: come cambia la formazione sulla sicurezza

FORMATORE
1. Attestato di formazione : quali contenuti minimi per avere valore giuridico?
2. Formazione sicurezza sul lavoro: organizzazione ed erogazione corsi
3. La formazione e-learning in materia di sicurezza sul lavoro
4. La formazione del Rls – Rappresentante lavoratori per la sicurezza
5. Formazione obbligatoria lavoratori e tempo massimo di assenza dall’aula
6. La nuova formazione in materia di sicurezza sul lavoro
7. Accordo Stato-Regioni 2025: come cambia la formazione sulla sicurezza
8. Formazione, verifica dell’efficacia

Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 si apre una nuova fase per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di una vera riforma del sistema formativo, che punta su qualità, verifica dell’efficacia e uso consapevole delle tecnologie digitali.

L’Inail, con un recente fact sheet, ha chiarito i principali contenuti metodologici dell’Accordo, fornendo indicazioni operative molto utili soprattutto per i soggetti formatori.

Un unico quadro normativo (finalmente)

La prima grande novità è l’abrogazione di tutti i precedenti Accordi in materia di formazione. Fine della frammentazione: oggi esiste un solo testo di riferimento, valido su tutto il territorio nazionale, che definisce durata, contenuti minimi, periodicità e modalità dei percorsi formativi.

Nuovi obblighi formativi

L’Accordo introduce:

  • un corso specifico per i datori di lavoro, in attuazione degli obblighi previsti dalla legge 215/2021;
  • un corso dedicato agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in coerenza con il DPR 177/2011.

Un segnale chiaro: la formazione non è più “uguale per tutti”, ma sempre più mirata ai ruoli e ai contesti reali di lavoro.

Verifica dell’apprendimento ed efficacia reale

Altro passaggio chiave è il rafforzamento delle verifiche obbligatorie di apprendimento, previste per tutti i corsi, compresi gli aggiornamenti. Test, colloqui e simulazioni non sono più opzionali e devono rispettare soglie minime di superamento.

Ma la vera svolta è la valutazione dell’efficacia della formazione sul lavoro. Non basta sapere: bisogna dimostrare di applicare.

Il datore di lavoro è chiamato a verificare se le competenze acquisite vengono effettivamente utilizzate, attraverso:

  • analisi degli infortuni e dei mancati infortuni;
  • questionari ai lavoratori;
  • check list di osservazione operativa.

Più responsabilità per i soggetti formatori

L’Accordo assegna un ruolo centrale ai soggetti formatori, che devono:

  • redigere un progetto formativo strutturato;
  • rispettare limiti precisi (max 30 partecipanti, rapporto docente/discente 1:6 nelle attività pratiche);
  • garantire almeno il 90% di frequenza;
  • conservare il fascicolo del corso per 10 anni.

Inoltre, viene introdotta una classificazione dei soggetti formatori (istituzionali, accreditati, altri soggetti), per assicurare standard omogenei di qualità.

Formazione e qualità: entra il ciclo PDCA

La progettazione formativa deve seguire un approccio per processi, basato sul ciclo di Deming (Plan-Do-Check-Act):

  1. analisi dei fabbisogni e del contesto;
  2. progettazione;
  3. erogazione;
  4. monitoraggio e valutazione;
  5. riesame e miglioramento.

Un’impostazione molto vicina ai sistemi di gestione, che avvicina sempre più la formazione alla logica dell’efficacia organizzativa.

Tecnologie digitali: opportunità (non scorciatoie)

Grande attenzione è dedicata alle tecnologie digitali:

  • e-learning asincrono;
  • videoconferenza sincrona (VCS), ora regolamentata in modo chiaro;
  • realtà virtuale, aumentata e mista;
  • simulatori;
  • serious game e gamification.

L’Accordo chiarisce però un punto fondamentale: le tecnologie non sostituiscono l’addestramento pratico obbligatorio, ma possono rafforzare l’apprendimento, soprattutto in contesti complessi o ad alto rischio.

Accanto ai vantaggi (coinvolgimento, sicurezza, personalizzazione), vengono evidenziate anche le criticità: costi, competenze necessarie, rischi di “effetto wow” senza contenuto, temi etici e gestione dei dati.

In conclusione

L’Accordo Stato-Regioni 2025 segna un cambio di paradigma:
meno burocrazia formale e più attenzione alla qualità, all’efficacia e ai comportamenti reali sul lavoro.

Per consulenti, formatori e datori di lavoro è il momento di ripensare seriamente come si fa formazione sulla sicurezza, non solo quanta se ne fa.

Leggi anche:

Attestato di formazione quali contenuti minimi per vare valore giuridico

FAQ sull’Accordo Stato Regioni: chiarimenti dalla Regione Emilia-Romagna

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