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La nuova formazione in materia di sicurezza sul lavoro

FORMATORE
1. Attestato di formazione : quali contenuti minimi per avere valore giuridico?
2. Formazione sicurezza sul lavoro: organizzazione ed erogazione corsi
3. La formazione e-learning in materia di sicurezza sul lavoro
4. La formazione del Rls – Rappresentante lavoratori per la sicurezza
5. Formazione obbligatoria lavoratori e tempo massimo di assenza dall’aula
6. La nuova formazione in materia di sicurezza sul lavoro
7. Accordo Stato-Regioni 2025: come cambia la formazione sulla sicurezza
8. Formazione, verifica dell’efficacia

Il 24 maggio è entrato in vigore il nuovo Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza

Dalla previsione della legge 215/2021 sono purtroppo trascorsi oltre tre anni, malgrado l’importanza della materia e l’urgenza della previsione normativa.

Ciò malgrado, il testo per diversi ed importati adempimenti formativi prevede un lungo periodo transitorio.

Ora la finalità è quella di procedere progressivamente all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi precedenti introducendo alcune interessanti novità, tra queste:

  • la formazione obbligatoria a carico dei datori di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria;
  • il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione;
  • il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Si tratta di un aggiornamento normativo di ampia portata, atteso da anni, che punta a semplificare, chiarire e potenziare l’intero sistema della formazione obbligatoria.

La speranza è che il nuovo Accordo segni l’inizio di una nuova stagione per la formazione sulla sicurezza: più chiara, rigorosa, efficace.

Una grande sfida non solo per i soggetti formatori ma soprattutto per le aziende, i lavoratori e i professionisti della prevenzione.

Nei prossimi post analizzeremo i principali contenuti dell’Accordo cercando di comprendere meglio gli aspetti più rilevanti

Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

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